g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 maggio 2011 [1821331]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1821331]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 19 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 196 del 19 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 15 febbraio 2011 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY, in proprio e in qualità di erede del padre defunto KW, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio Amodio e Gabriele Casartelli, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio on-line del citato quotidiano, di due articoli, risalenti rispettivamente al 28 giugno e al 1° aprile 1994, contenenti dati personali riferiti al de cuius, ha chiesto di ottenere, reiterando le istanze già in parte avanzate con interpello preventivo ex artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la rimozione degli articoli oggetto del ricorso dal sito web del quotidiano edito dalla resistente o, in via subordinata, l´aggiornamento degli articoli in questione mediante l´integrazione dei dati con i successivi sviluppi processuali della vicenda favorevoli al padre defunto, chiedendo, altresì, l´adozione di tutte le misure tecnicamente idonee ad evitare l´indicizzazione dei predetti articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito; ciò in quanto "il permanere degli articoli in oggetto nell´archivio storico del Corriere della Sera consultabile on line costituisce fonte di grave pregiudizio per l´onore e la reputazione del Cav. KW e dei suoi familiari", trattandosi di notizie che "lungi dal costituire lo specchio fedele di fatti di cronaca giudiziaria, rappresentano invece in modo incompleto singoli frammenti di un processo penale il cui esito è stato esattamente opposto a quello raccontato dai pezzi giornalistici di cui si discute"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 aprile 2011 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 10 marzo 2011, con cui la resistente, nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto, con riguardo ad uno dei due articoli oggetto del ricorso (precisamente quello datato 1° aprile 1994), "a compilare il file robots.txt con il quale ha indicato a tutti i motori di ricerca la propria volontà di non vedere più indicizzato l´articolo medesimo", mentre con riguardo all´articolo del 28 giugno 1994 ha comunicato che da verifiche effettuate già al momento della richiesta di rimozione dell´articolo "il medesimo non è stato rinvenuto", manifestando tuttavia la propria disponibilità a disporne la deindicizzazione qualora il ricorrente "dovesse dimostrare, anche attraverso l´allegazione di pagina di Google (…), la presenza dell´articolo";

VISTA la nota, datata 25 marzo 2011, con cui l´interessato, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha rilevato in primo luogo che le richieste avanzate con il ricorso "non si limitavano alla mera rimozione dei due articoli (…) dai motori di ricerca", eccependo altresì che l´articolo datato 1° aprile 1994, rispetto al quale la resistente ha affermato di aver adottato le misure tecniche necessarie ad evitare il reperimento del medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito, "risulta ancora oggi rinvenibile attraverso il motore di ricerca Google semplicemente digitando" il cognome del ricorrente in connessione con altre parole chiave in esso presenti e ribadendo pertanto le istanze avanzate con il ricorso;

VISTA la nota, datata 7 aprile 2011, con cui la resistente, nel ribadire di aver provveduto a segnalare "a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere più indicizzato l´articolo" oggetto di ricorso, ha rappresentato di non poter "eliminare uno o più articoli, già apparsi sull´edizione cartacea, perché ciò eliminerebbe dalla realtà virtuale un articolo effettivamente apparso ed esistente nell´edizione cartacea, soprattutto quando esso non ha formato oggetto di tempestiva contestazione", né di poter modificare o aggiornare i dati contenuti nel medesimo articolo in virtù degli sviluppi giudiziari successivi in quanto non sarebbe "tecnicamente possibile intervenire sul contenuto dell´archivio on line, inserendo dati mai apparsi sull´edizione cartacea poiché, come detto, esso rappresenta la copia informatica dell´archivio cartaceo";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line del quotidiano del testo dell´articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali del padre defunto del ricorrente dall´archivio on line del quotidiano, stante la liceità di tale trattamento;

RITENUTO, altresì, di dover dichiarare infondata la richiesta di aggiornamento dei dati riferiti alle vicende giudiziarie del congiunto del ricorrente non potendosi disporre un intervento modificativo e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, ad oggi è legittimamente conservato, per finalità di documentazione, all´interno di un archivio che, benché informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi cartacei; ciò tenuto peraltro conto del fatto che gli articoli oggetto di ricorso, ad oggi, non risultano indicizzabili dall´esterno, riducendo considerevolmente il rischio che possano venire lesi i diritti dell´interessato in virtù di una diffusione del medesimo eccedente i limiti insiti nelle finalità dell´archivio;

RITENUTO, infine, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di adozione delle misure tecniche idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al padre defunto contenuti negli articoli oggetto di contestazione;

b) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere l´aggiornamento dei medesimi dati;

c) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure tecniche idonee ad escludere l´indicizzazione degli articoli in questione da parte dei motori di ricerca esterni al sito della versione on line del quotidiano "Corriere della Sera";

d) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli