Eurodac

Eurodac

Il sistema Eurodac è stato istituito dal Regolamento (CE) n.2725/2000 al fine di controllare le impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (1990).

Il sistema Eurodac è stato istituito dal Regolamento (CE) n.2725/2000 al fine di controllare le impronte digitali per l´efficace applicazione della Convenzione di Dublino (1990).

La Convenzione ha lo scopo di facilitare l´azione degli Stati membri davanti alle evidenti difficoltà  nell´individuare gli stranieri che avessero già presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro.  Il sistema Eurodac implementa tale necessità permettendo ai paesi dell´Unione europea di identificare i richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all´attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell´Unione.

Tramite il confronto delle impronte presenti nel sistema Eurodac, i paesi dell´UE possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell´UE o se un richiedente asilo è entrato irregolarmente nel territorio dell´Unione.

Per quanto riguarda la protezione dei dati a carattere personale, i paesi dell´UE che inviano dati a Eurodac devono garantire che le impronte siano rilevate nel rispetto della legalità e che, sempre nel rispetto della legalità, avvengano tutte le operazioni relative al trattamento, la trasmissione, la conservazione o la cancellazione dei dati stessi. La Commissione verifica la corretta applicazione del presente regolamento da parte dell´unità centrale e adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell´unità centrale. Oltre a ciò, essa deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate.

Le attività di trattamento dei dati dei paesi dell´UE vengono monitorate da autorità nazionali di controllo, mentre quelle della Commissione vengono monitorate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Oltre ai paesi dell´UE, il presente regolamento viene applicato dai paesi che (sulla base di accordi internazionali) applicano il regolamento "Dublino II", vale a dire l´Islanda, la Norvegia e la Svizzera.