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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2956995]

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[doc. web n. 2956995]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 600 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 settembre 2013, presentato da XY nei confronti di Finegil Editoriale S.p.a., in qualità di editore della "Gazzetta di Reggio", di Contenuti Digitali s.r.l., in qualità di editore di "24Emilia.com" e di Quotidiani on line s.r.l., in qualità di editore di "Reggionline", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione di alcuni articoli del XX contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, accessibili, all´interno dell´archivio on line delle predette testate, attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha sostanzialmente chiesto "l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli (…) tramite i motori di ricerca esterni ai predetti siti" o, perlomeno, di provvedere, nei diversi articoli in questione, all´eliminazione dei propri riferimenti nominativi; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie relative ad una vicenda giudiziaria ancora in corso di definizione (avendo l´interessato proposto appello contro la sentenza di primo grado della Corte di Conti di cui gli articoli davano notizia); rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 ottobre 2013 con la quale Quotidiani on line, in qualità di editore di "Reggionline", nel sottolineare la liceità della pubblicazione degli articoli in questione, ha comunicato di avere deciso di eliminare "il nome del ricorrente dagli articoli che lo riguardano";

VISTE le note pervenute via e-mail il 9 e 15 ottobre 2013 con le quali il ricorrente, nel prendere atto che Finegil Editoriale S.p.A. ha provveduto alla richiesta deindicizzazione dai motori di ricerca dell´articolo che lo riguarda (pur non avendone data alcuna comunicazione), ha invece dichiarato la propria insoddisfazione in ordine a quanto effettuato da Quotidiani on line che avrebbe eliminato il proprio nominativo "sostituendolo con il sostantivo ZZ, creando ancora più caos nei motori di ricerca, visto che ora gli articoli apparsi non sono più due ma quattro";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 ottobre 2013 con la quale Finegil Editoriale S.p.a., in qualità di editore della "Gazzetta di Reggio", ha precisato che successivamente alla pubblicazione dell´articolo in questione ("HH" dell´JJ) sull´edizione cartacea del quotidiano "Gazzetta di Reggio", lo stesso è stato "inserito on line nel sito internet del medesimo quotidiano quale parte integrante dell´Archivio storico"; la resistente quindi, pur sostenendo la liceità del trattamento posto in essere "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca" e ancora lecito attualmente, in quanto effettuato "non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha altresì dichiarato di aver provveduto a "disabilitare l´accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", precisando di aver associato a tale strumento anche l´uso dei "Robots Meta Tag, prevedendo una operatività combinata dei due strumenti"; nella medesima nota il titolare del trattamento ha altresì fatto presente che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell´interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 novembre 2013 con la quale Contenuti Digitali s.r.l., in qualità di editore di 24Emilia.com, ha comunicato di avere "provveduto ad eliminare i riferimenti del ricorrente nell´articolo contestato, sia nel testo dell´articolo che nei commenti, dove alcuni utenti del sito avevano nuovamente associato la vicenda al nome dell´interessato"; nella medesima nota la società resistente ha altresì comunicato che "al momento l´articolo è visibile, non essendo nel frattempo ancora intervenuto l´aggiornamento automatico delle pagine nella memoria dei motori di ricerca (…)";

VISTA la nota pervenuta il 25 novembre 2013 con la quale il ricorrente ha comunicato la propria soddisfazione in ordine al riscontro ottenuto da Finegil Editoriale S.p.a.;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 dicembre 2013 con la quale Quotidiani on line, in qualità di editore di "Reggionline", ha comunicato che "l´articolo in questione non compare più nei motori di ricerca ed è stato quindi deindicizzato"; 

RITENUTO che, sulla base della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo i titolari del trattamento provveduto alle operazioni di deindicizzazione degli articoli in questione ovvero all´eliminazione, negli stessi, del nominativo del ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico degli editori resistenti, nella misura di 100 euro ciascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti degli editori resistenti;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico di Finegil Editoriale S.p.a., Contenuti Digitali s.r.l. e Quotidiani on line s.r.l., nella misura di 100 euro ciascuno, società editoriali che dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia