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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Guardiagrele - 8 gennaio 2015 [3843373]

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[doc. web n. 3843373]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Guardiagrele - 8 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 9 dell´8 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 18 dicembre 2012 n. 31681/80150 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Guardiagrele, con sede in Guardiagrele (CH), piazza San Francesco 1 (C.F. 00239980691), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione di dati personali, contenuti nella delibera di giunta comunale n. 130 del 6 ottobre 2011 e nella determinazione del responsabile del settore III n. 1551 del 6 dicembre 2011, sul sito del Comune per un periodo eccedente il termine di quindici giorni previsto per la pubblicità legale in base all´art. 124 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto la data da cui decorre il termine dei novanta giorni per la notificazione della contestazione deve essere individuata nel giorno 2 novembre 2012 (giorno in cui il Dipartimento libertà pubbliche e sanità, con nota n. 27342/80150 ha accertato la violazione amministrativa) né rileva, ai fini della sussistenza dell´illecito, che il Comune avesse rimosso la delibera dal sito web prima della segnalazione del sig. Giacinto Bonanni;

RILEVATO che il Comune di Guardiagrele ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione sul sito web dell´Ente di dati personali in violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 tra le quali l´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Guardiagrele, con sede in Guardiagrele (CH), piazza San Francesco 1 (C.F. 00239980691), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981 prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 8 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia