g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 giugno 2017 [6693407]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6693407]

Provvedimento del 22 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 293 del 22 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 marzo 2017 da XX nei confronti di Guido Ferella, con il quale il ricorrente, in qualità di erede della madre defunta, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi a due fatture emesse dal resistente nel periodo 2006-2007 per la stima di un immobile di proprietà della de cuius, nonché di quelli relativi ai dettagli tecnico-amministrativi inerenti l´attività professionale svolta;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rilevato la necessità di conoscere i dati richiesti al fine di ricostruire l´effettivo valore dell´asse ereditario della defunta madre ed esercitare i propri diritti ereditari;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 5 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale di audizione del 27 aprile 2017, c) la nota del 16 maggio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 24 aprile 2017 con la quale il resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Emilio Bafile, ha:

illustrato le iniziative giudiziarie avviate dal ricorrente nei propri confronti  (tutte peraltro rigettate) con riferimento all´elaborazione della predetta stima (nel corso delle quali peraltro il resistente avrebbe ampiamente chiarito la metodologia seguita per l´espletamento dell´incarico);

sostenuto che il ricorrente sarebbe al corrente di ogni informazione riguardante la posizione della de cuius per esserne stato il procuratore generale dal 23 aprile 2009 al 18 dicembre 2009 (data in cui la procura generale è stata da quest´ultima revocata);

dichiarato che tutta la documentazione richiesta sarebbe stata a suo tempo consegnata alla de cuius alla presenza di uno dei figli di questa (nonché fratello del ricorrente) ed allo stato non è più in suo possesso, in quanto la stessa risultava conservata presso il suo studio tecnico andato distrutto a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha coinvolto la citta de L´Aquila e zone limitrofe;

VISTA la memoria del 15 maggio 2017 con la quale il ricorrente ha:

espresso perplessità in ordine alle affermazioni di controparte circa l´attuale mancato possesso della documentazione in questione;

sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dal resistente, non sarebbe a conoscenza dei dati richiesti, avendo appreso dell´esistenza dei predetti documenti contabili solo nel corso di un accesso ai dati bancari relativi alla madre defunta;

VISTA la memoria del 3 giugno 2017 con la quale il resistente, in risposta alle eccezioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato che:

il fabbricato in cui era sito il proprio studio tecnico è stato demolito nel 2009 per ordinanza del sindaco (di cui ha allegato copia);

in ogni caso, dato che le fatture in questione risalgono al periodo 2006-2007, è ormai decorso il termine di conservazione della documentazione fiscale e di quella relativa agli incarichi svolti;

RILEVATO che il resistente ha nel corso del procedimento dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere più i dati oggetto della richiesta del ricorrente, per cui si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Guido Ferella, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia