g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 luglio 2017 [6931838]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6931838]

Provvedimento del 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 351 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 27 aprile 2017 nei confronti di Ceva Logistics Italia S.r.l. con il quale XX, già dipendente della predetta società presso la quale è transitato a seguito di cessione (in seguito dichiarata illegittima) di un ramo d´azienda di Telecom S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico, Francesco ed Ernesto Maria Cirillo, ribadendo parzialmente le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"),:

- oltre a esercitare i diritti di cui ai commi 1 e 2 dell´art. 7 del Codice, ha chiesto altresì specificatamente di conoscere i soggetti ai quali i propri dati personali siano stati comunicati o diffusi, con specifico riferimento a quelli contenuti in un verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto con la società resistente presso il Tribunale di Napoli il 13 febbraio 2014;

- ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 28 aprile e 2 giugno 2017 con le quali la resistente ha:

- dichiarato che i dati personali del ricorrente sono conservati nella c.d. "cartella dipendente" che può essere consultata, previo appuntamento, presso la sede centrale della società;

- fornito indicazioni circa l´origine di detti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- precisato che tali dati sono stati utilizzati nell´ambito del contenzioso pendente fra Ceva Logistics S.r.l. e l´interessato;

- sostenuto che nessuna diffusione non autorizzata o trattamento illecito siano stati effettuati con riferimento a tali dati;

VISTE le note di replica del 22 maggio, 7 e 21 giugno e 14 luglio 2017 con le quali il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto dei riscontri ricevuti di cui ha rilevato la genericità, ha:

- eccepito il fatto che nessuna informazione sarebbe stata fornita dalla società resistente con specifico riferimento al citato verbale di conciliazione;

- sostenuto che tale verbale sarebbe stato fornito da Ceva Logistics Italia S.r.l. ad un´altra società la quale lo ha poi depositato in alcuni procedimenti pendenti fra lui e tale secondo soggetto;

RILEVATO che la resistente non ha effettivamente fornito alcun riscontro in ordine alla specifica richiesta oggetto di ricorso e ritenuto pertanto, di dover accogliere quest´ultimo ordinando a Ceva Logistics Italia S.r.l. di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a quali soggetti siano stati comunicati o diffusi i dati contenuti nel citato verbale di conciliazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sulle restanti richieste presentate con il ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Ceva Logistics Italia S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente di comunicare al ricorrente i soggetti ai quali siano stati comunicati o diffusi i dati contenuti nel verbale di conciliazione richiamato in premessa entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b. dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste presentate con il ricorso;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi a carico di Ceva Logistics Italia S.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Ceva Logistics Italia S.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia