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Istituti scolastici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Istituti scolastici e università > Istituti scolastici

Ai sensi dell´art. 27 della legge n. 675/1996, non è possibile la trasmissione ad una società privata, da parte di un istituto scolastico pubblico (nella specie, un istituto tecnico industriale statale), dell´elenco dei diplomati, corredato di informazioni di natura personale (data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, voto conseguito e anno di diploma), al fine di agevolarne l´inserimento professionale, se non in presenza di specifiche disposizioni di legge o di regolamento che autorizzino detta comunicazione (come stabilito dal d.lg. n. 204/1998 e dal d.P.R. n. 390/1998 in tema di pubblicità di determinati dati relativi a laureati, dottori di ricerca e docenti in ambito universitario).

  • Garante 19 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 129 [doc. web n. 38905]


L´assegnazione, da parte degli insegnanti, di temi in classe, anche se attinenti alla sfera personale o familiare degli alunni, non contrasta con i principi fissati dalla legge n. 675/1996, in quanto rispondente alle funzioni attribuite all´istituzione scolastica. Poiché gli insegnanti, nello svolgimento dell´attività didattica, possono venire a conoscenza - anche al di fuori degli elaborati relativi ai temi assegnati - di situazioni personali e familiari degli studenti, anche di natura sensibile, debbono comunque essere osservati dal corpo docente gli obblighi di riservatezza (segreto d´ufficio e professionale) previsti dalle disposizioni vigenti in materia d´istruzione scolastica, attualmente rafforzati dai principi sanciti dalla legge n. 675/1996 e, tra essi, da quelli relativi alla conservazione dei dati personali (art. 9).

  • Garante 4 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 49 [doc. web n. 39093]


Non è in contrasto con i principi posti dalla legge n. 675/1996 la comunicazione a terzi da parte di istituti scolastici dei dati personali degli alunni, per fini di orientamento, formazione, selezione ed inserimento professionale, sulla base e nei limiti delle richieste provenienti in tal senso dagli alunni stessi o, se minorenni, dagli esercenti la potestà genitoriale.

  • Garante 15 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 26 [doc. web n. 42304]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, i soggetti pubblici possono comunicare dati personali a soggetti privati soltanto ove ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento. Il d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 che, nell´integrare il d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 330 bis), ha disciplinato la divulgazione, da parte degli istituti scolastici di istruzione secondaria, dei dati relativi agli studenti, può trovare applicazione anche in caso di richiesta, da parte di un docente universitario, di elenchi di diplomati a scopo di ricerca, trattandosi di un´iniziativa che, in quanto volta a favorire - anche con il contributo dell´indagine statistica - la formazione, l´aggiornamento e la riqualificazione degli studenti e dei lavoratori, è riconducibile alle finalità specificamente contemplate dall´art. 17 dello stesso decreto.

  • Garante 1 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 47 [doc. web n. 42168]


Non è illecito il trattamento delle informazioni che riguardano l´interessato da parte di una casa editrice al solo fine di archiviare i dati per adempiere agli obblighi fiscali connessi alle pubblicazioni consegnate in copia-saggio agli insegnanti.

  • Garante 24 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 34 [doc. web n. 1064263]


Il Garante può vietare ad un istituto scolastico privato l´ulteriore trattamento di dati illecitamente acquisiti (nella specie, all´esito di accertamenti ispettivi l´Autorità ha rilevato che l´istituto, favorito dalla prassi dell´ente locale di consentire l´accesso ai dati a soggetti privati fuori dai casi e dei termini previsti dalla normativa in materia anagrafica, raccoglieva i dati della popolazione residente nel comune per utilizzarli per finalità commerciali).

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080354]