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Soggetti pubblici - Indagine per la valutazione dell'efficacia didattica dei corsi universitari - 9 dicembre 1997 [1055540]

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[doc. web n. 1055540]

Soggetti pubblici - Indagine per la valutazione dell´efficacia didattica dei corsi universitari - 9 dicembre 1997

L´Università degli Studi di Genova ha chiesto chiarimenti al Garante relativamente all´applicazione della legge 675/1996 nei settori di competenza della Facoltà di giurisprudenza.



Roma, 9 dicembre 1997

Università degli Studi di Genova
Di.Gi.Ta - Sez. Filosofia e Sociologia del diritto
Via Balbi, 30
16128 Genova



OGGETTO: Questionario per la valutazione dell´efficacia didattica dei corsi

La Commissione paritetica della Facoltà di giurisprudenza di codesta Università ha elaborato una bozza di questionario sulla didattica, in relazione alla quale sono sorti alcuni interrogativi circa l´applicazione della legge 675/1996.

Al riguardo, occorre premettere che l´avvio di una indagine statistica sull´efficacia dei metodi didattici rientra certamente tra le finalità istituzionali dell´Università ed è da considerarsi lecito agli effetti della applicazione della predetta legge.

Tuttavia, la probabile raccolta di alcuni dati personali richiede accorgimenti che appaiono doverosi alla luce delle seguenti considerazioni.
L´art. 1, comma 2, della legge n. 675/96 qualifica come "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificabili, anche indirettamente, e considera quale "dato anonimo" quello non associabile ad un interessato identificabile; la norma definisce quale "interessato" , invece, il soggetto al quale si riferiscono i dati.

Nel caso di specie, le informazioni contenute nella sezione A della bozza di questionario forniscono, se connesse ad altri dati in possesso dell´Università o di terzi, una rilevante probabilità di identificazione degli studenti ai quali esse si riferiscono, e possono quindi considerarsi come dati personali anche in mancanza dell´indicazione delle generalità degli interessati. Anche le valutazioni sui corsi, sui seminari e sugli esami (sezioni C, D, E del questionario), qualora contengano precisi giudizi riferibili ai docenti, potrebbero rientrare nella categoria dei dati personali riguardanti tali soggetti.

Le "schede personali" sul corso o sugli esami (sezioni E ed F), se non sottoscritte, possono considerarsi anonime rispetto agli studenti, ed essendo peraltro nell´esclusiva disponibilità dei docenti interessati, non sarebbero soggette a particolari adempimenti previsti dalla legge. A tal fine, però, è necessario che tali schede non consentano in alcun modo di identificare lo studente che le compila, neanche attraverso le sigle apposte dai membri delle commissioni esaminatrici.

Si è già osservato che la rilevazione del rendimento didattico è indubbiamente riconducibile alle finalità istituzionali dell´Università (art. 27 legge n. 675/96).

Tuttavia, la peculiarità dei connessi trattamenti di dati, e l´esigenza di prevenire utilizzazioni di dati non compatibili con le originarie finalità della raccolta, inducono a sottolineare la necessità che le finalità e le modalità della raccolta siano precisate sin d´ora con un atto amministrativo che individui, in particolare i soggetti aventi accesso ai dati e le operazioni ad essi consentite.

Successivamente, tali aspetti andrebbero regolati in termini più generali riferiti anche a rilevazioni analoghe, con un atto regolamentare emanato dall´Università nell´esercizio dell´autonomia ad essa riconosciuta dall´ordinamento.

La comunicazione e la diffusione dei dati raccolti possono avvenire certamente in forma aggregata e anonima. Tali operazioni, se effettuate con una forma che consenta, anche indirettamente, di identificare l´interessato, sono ammesse se previste puntualmente da una norma di legge o di regolamento (art. 27 legge n. 675/1996).

Nella specie, ciò potrà avvenire sulla base del predetto atto regolamentare, il quale, collegando l´attività di rilevazione di dati alle finalità istituzionali dell´Università, dovrebbe indicare anche il preciso ambito di diffusione e di comunicazione dei dati (precisando, ad esempio, se i dati sono o meno pubblici ed accessibili a chiunque).

Con riferimento alle parti del questionario contenenti dati personali, l´Università dovrà rispettare le altre disposizioni della legge 675 che riguardano, in particolare, la qualità dei dati, l´informativa agli interessati e le misure di sicurezza ( artt. 9, 10 e 15 legge 675/1996).

L´indicazione dei soggetti che hanno accesso ai dati in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento (quali, ad esempio, il preside, i docenti e i relativi collaboratori), dovrà avvenire con atto scritto, volto a specificare le funzioni e i compiti ad essi attribuiti, e ciò anche al fine di evitare eventuali usi impropri ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati da parte di società private può ricondursi anch´esso ai fini istituzionali dell´Università, qualora sia svolto sotto la direzione e il controllo di quest´ultima.

Per le operazioni svolte all´esterno dell´Università, potrà essere designato un responsabile, il quale ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, potrà essere individuato nella persona della società stessa o di un suo dipendente, come pure in un dirigente o dipendente dell´Università.

In mancanza di tale designazione, il trattamento svolto dalla società si configurerebbe come un trattamento autonomo. Tale soluzione incrementerebbe il novero degli adempimenti, specie per quanto riguarda la previsione normativa della comunicazione dei dati e l´acquisizione del consenso degli interessati (consenso che, nella prospettiva suggerita, non è invece necessario).

IL PRESIDENTE