g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Il riscontro all'accesso non deve riguardare solo le tipologie dei dati - 12 giugno 2002 [1064373]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1064373]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il riscontro all´accesso non deve riguardare solo le tipologie dei dati - 12 giugno 2002

Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alla richiesta di accesso dell´interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie dei dati detenuti, ma comunicando in modo intellegibile tutte le informazioni in suo possesso (fattispecie relative all´accesso ai dati personali, di tipo sanitario e contributivo, detenuti da istituti previdenziali).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY nei confronti di Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;


PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti dell´Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volta ad ottenere l´accesso alle informazioni che la riguardano con specifico riferimento ai dati relativi alle corresponsioni contributive versate dalla data dell´assunzione ad oggi da parte di Enel S.p.A.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del predetto ente, titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 maggio 2002 il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax in data 24 maggio 2002 inoltrando copia di una lettera datata 11 febbraio 2002 con la quale erano state fornite alcune precisazioni all´interessata in ordine al trattamento dei dati personali svolto in occasione di una visita medica di controllo da parte di un sanitario dell´Istituto.

Con fax in data 4 giugno 2002 l´interessata ha osservato che il titolare del trattamento non avrebbe adempiuto integralmente alle richieste allo stesso rivolte.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali di un assicurato trattati da un istituto previdenziale.

Il ricorso è fondato.

Il titolare del trattamento non ha fornito un completo riscontro alle richieste dell´interessata, né in risposta all´istanza presentata ai sensi dell´art. 13, né a seguito del ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della medesima legge. L´Istituto ha infatti comunicato solo alcune informazioni relative alle modalità di effettuazione di una visita di controllo, peraltro richieste con atto diverso dalla predetta istanza di accesso ai dati personali.

Le informazioni oggetto del ricorso riguardano dati di natura personale ai sensi dell´art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996 ed è pertanto legittima la richiesta dell´interessata di venirne a conoscenza in conformità alla legge sulla protezione dei dati personali.

L´art. 13 della legge prevede che i dati ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere comunicati all´interessato "in forma intelligibile", adempimento che è invece mancato nel caso di specie. L´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 obbliga il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dell´art. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare …, ad agevolare l´accesso ai dati personali da parte dell´interessato".

L´ente resistente dovrà integrare il riscontro già fornito alla ricorrente comunicandole i dati personali oggetto di richiesta secondo le modalità previste dalla normativa in materia e più volte evidenziate da questa Autorità (v. in proposito la decisione del Garante del 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16 del gennaio 2001), entro un termine che appare congruo fissare al 19 luglio 2002.

Considerata la mancanza di un idoneo riscontro alle richieste dell´interessata, va posto in parte a carico dell´ente resistente l´ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento, che appare congruo nel caso di specie determinare, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 50,00, di cui € 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • accoglie il ricorso ed ordina ad Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di adempiere alle richieste dell´interessata entro il 19 luglio 2002, nei termini di cui in motivazione, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;
  • determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 50,00, di cui € 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico dell´ente resistente che dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente.


Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1064373
Data
12/06/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso