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Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di accesso a soggetto che non detiene dati dell'interessato - 8 maggio 2002 [1064852]

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[doc. web. n. 1064852]

Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di accesso a soggetto che non detiene dati dell´interessato - 8 maggio 2002

E´ infondato il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996, ove il resistente dichiari di non effettuare alcun trattamento di dati dell´interessato e non emergano elementi volti a comprovare che lo stesso abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi ai ricorrenti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sig.ri XY e XZ

nei confronti di

PROMELIT S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO:

1. I ricorrenti dichiarano di aver espletato attività lavorativa subordinata a favore della UIL TUCS di Milano e lamentano che PROMELIT S.p.A. non abbia fornito riscontro ad una istanza, presentata ai sensi della legge n. 675/1996, con la quale hanno manifestato la loro opposizione al trattamento di alcuni dati personali che li riguardano. Secondo quanto indicato nel ricorso, PROMELIT S.p.A. avrebbe effettuato controlli sul traffico telefonico proveniente dalla sede UIL di via Macchi in Milano, indirizzato a due telefoni cellulari degli interessati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti hanno sostenuto che la società sarebbe responsabile di gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali per indebita intromissione nella loro sfera privata.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 aprile 2002, PROMELIT S.p.A., con nota anticipata via fax il 22 aprile 2002, ha sostenuto:

  • di non aver violato la normativa sulla protezione dei dati personali avendo svolto esclusivamente attività di "fornitura in opera di sistemi telefonici", come a suo tempo già comunicato al legale degli interessati;
  • di aver unicamente fornito a UIL "un sistema telefonico compreso di unità centrale, telefoni e apparato per la rilevazione addebiti telefonici", limitandosi, come detto, alla fornitura degli apparati stessi;
  • che "l’eventuale evidenza (stampa) dei dati è ad esclusiva cura del cliente che ne fa l’uso che ritiene opportuno, assumendosi le responsabilità derivanti".

Gli interessati non hanno fatto pervenire ulteriori elementi o memorie in ordine al ricorso proposto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso riguarda il trattamento, considerato illegittimo, di alcuni dati personali riferibili ai ricorrenti, che sarebbe stato svolto da una società operante nel settore delle telecomunicazioni.

Con l’istanza a suo tempo presentata direttamente al ritenuto titolare del trattamento e riproposta in sede di ricorso, gli interessati, seppur in modo generico, hanno manifestato la propria opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano, asseritamente svolto da PROMELIT S.p.A., con specifico riferimento al "monitoraggio" di chiamate effettuate dalla sede UIL di Milano e indirizzate agli apparecchi cellulari degli stessi.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun idoneo elemento volto a comprovare che la società resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi ai ricorrenti.

Al contrario, la predetta società dichiara - e i ricorrenti non hanno replicato al riguardo - di essersi occupata, conformemente al proprio oggetto sociale, della sola installazione del centralino e degli altri impianti telefonici presso la sede UIL di Milano, ove gli interessati prestavano servizio. Nessun intervento di monitoraggio, lettura o estrazione dei dati concernenti il traffico telefonico in uscita risulta agli atti essere stato effettuato dalla predetta società, che dalla documentazione acquisita risulta essersi limitata a porre nella disponibilità di un cliente alcune attrezzature, il cui eventuale utilizzo illegittimo potrà essere, ove ritenuto, contestato direttamente al cliente medesimo.

La dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto degli interessati (che, nel corso del procedimento, non hanno fornito alcun altro elemento di valutazione in merito) di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge n. 675 nei confronti dell’effettivo titolare del trattamento in relazione ai tabulati in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione.

Roma, 8 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli