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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati sanitari contenuti in una perizia medico legale - 11 luglio 2002 [1065847]

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[doc. web. n. 1065847]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati sanitari contenuti in una perizia medico legale - 11 luglio 2002

Nel caso di adempimento, da parte del titolare del trattamento, all´istanza dell´interessato, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie concernente una richiesta di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale, poi regolarmente comunicati all´interessato tramite un medico).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY, rappresentata e difesa dall’avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. la comunicazione di dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessata ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 26 giugno 2002, la società resistente, con nota anticipata via fax il 28 giugno 2002, ha dichiarato di aderire alla richiesta della ricorrente tramite comunicazione dei dati al medico di fiducia della ricorrente medesima.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha comunicato di aderire alle richieste della ricorrente ponendo a disposizione della stessa i dati personali contenuti nella perizia medico-legale in questione per il tramite di un sanitario indicato dalla ricorrente medesima, secondo il disposto dell’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli