g-docweb-display Portlet

Pubblica amministrazione - Obblighi dell'Agenzia delle entrate nel trattamento dei dati - 30 settembre 2002 [1066358]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1066358]

Pubblica amministrazione - Obblighi dell´Agenzia delle entrate nel trattamento dei dati - 30 settembre 2002

Pur non essendo obbligata a chiedere il consenso degli interessati, l´Agenzia delle entrate, ai fini del trattamento dei dati personali dei contribuenti, è comunque tenuta al rispetto delle norme di legge e di regolamento, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Paniz e Stefania Fullin

nei confronti di

Agenzia delle entrate - Direzione regionale del Veneto;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, dipendente dell´Agenzia delle entrate, Direzione generale del Veneto, contesta le modalità con le quali l´Agenzia avrebbe accertato la legittimità del percepimento di alcuni benefici di legge da parte della ricorrente medesima. In particolare l´Agenzia avrebbe inviato alla segreteria del personale del Comune presso il quale presta servizio il marito dell´interessata un fax nel quale si chiedeva, "per ragioni di carattere amministrativo legate all´istruttoria della posizione" dell´interessata stessa, se al marito di quest´ultima fosse riconosciuto il godimento dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.

Con l´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 l´interessata si è opposta al trattamento dei dati effettuato, contestando la legittimità dell´uso del mezzo di comunicazione impiegato (telefax) e la possibile comunicazione a terzi della notizia inerente ad una controversia tra la ricorrente e il relativo datore di lavoro, senza consenso.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, lamentando di non aver ricevuto idoneo riscontro all´istanza ex art. 13 della medesima legge, ha ribadito la propria opposizione al trattamento, chiedendo la cessazione del comportamento illegittimo e la condanna del titolare del trattamento al risarcimento del danno.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Agenzia delle entrate - Direzione regionale del Veneto, ha risposto con nota inviata via fax in data 9 settembre 2002, sostenendo di:

  • non aver divulgato alcuna informazione relativa alla "pendenza di una lite perché la corrispondenza inviata all´ente locale associava la richiesta a ragioni amministrative";
  • aver effettuato il trattamento dei dati dell´interessata "alla luce dell´art. 27, comma 1, della legge n. 675/1996, il cui dettato ammette il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici (…) a prescindere dal consenso dell´interessato" e nel rispetto degli "artt. 9 e 20 del d.l.vo n. 135/1999 che considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette alla gestione di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici non economici";
  • aver inviato la richiesta a mezzo fax nel rispetto dell´art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997 che "ammette il flusso di dati tra pubbliche amministrazioni anche attraverso sistemi informatici e telematici" e ricordando che "l´ammissibilità dell´utilizzo del telefax nelle comunicazioni intersoggettive è espressamente stabilita anche dal regolamento relativo all´organizzazione e al funzionamento dell´Ufficio del garante per la protezione dei dati personali";
  • aver indirizzato il fax alla segreteria del personale, indicazione "che ha sicuramente permesso di orientare l´immediata consegna del fax alla struttura interna dell´ente deputata alla trattazione della richiesta".

Il titolare del trattamento, che ha chiesto l´attribuzione delle spese a carico dell´interessata, ha ribadito le proprie posizioni con la memoria inviata in data 13 settembre.

Nella memoria inoltrata in data 10 settembre 2002 e nel corso dell´audizione svoltasi presso l´Ufficio del Garante il 17 settembre 2002, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un ente pubblico attraverso l´invio di una comunicazione via fax ad altro ente pubblico.

Il ricorso é infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, all´Agenzia delle entrate si applicano, per quanto concerne la disciplina sulla protezione dei dati personali, le disposizioni concernenti i soggetti pubblici di cui agli artt. 27 (in riferimento ai cd. dati comuni) e 22 (in relazione ai dati sensibili) della legge n. 675/1996. Per effettuare il trattamento dei dati, tali soggetti non devono richiedere il consenso degli interessati. Il trattamento deve inoltre svolgersi, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il trattamento effettuato nel caso di specie (con particolare riferimento al disposto dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675 che disciplina la comunicazione di dati fra soggetti pubblici) non risulta aver violato le disposizioni richiamate, essendo stato effettuato per ragioni istituzionali (accertamento della legittimità della percezione di determinati contributi da parte di una dipendente del titolare del trattamento) con specifiche modalità per le quali non emergono profili di contrasto con i principi di cui all´art. 9 della legge n. 675, con particolare riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e con le disposizioni sul trattamento di dati sensibili in materia di lavoro e di portatori di handicap (artt. 9 e 20 d.lg. n. 135/1999).

In ordine alle modalità di comunicazione in concreto impiegate va rilevato che l´utilizzo del fax come mezzo di comunicazione tra amministrazioni è consentito dalla legge e, nel caso di specie, non risulta effettuato in modo eccedente lo scopo, dal momento che la comunicazione era indirizzata espressamente alla struttura deputata alla trattazione della richiesta e che anche presso il comune destinatario della richiesta ciascun dipendente preposto lecitamente a determinate operazioni di trattamento di dati personali (indipendentemente dal grado e dalla specifica funzione ricoperta) deve rivestire il ruolo di incaricato del trattamento ed in quanto tale è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati personali trattati.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

In ragione della specificità della vicenda esaminata sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Vedi anche (9)