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Procedimento relativo ai ricorsi - Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento - 21 ottobre 2002 [1066540]

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[doc. web. n. 1066540]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il diritto di conoscere l´identità del responsabile del trattamento - 21 ottobre 2002

Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giotto De Filippi

nei confronti di

MM-One Web Agency s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al loro trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 7 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • di essere "venuta in possesso dell’indirizzo e-mail (…)" del ricorrente "dal sito <http://www.seduzione.org>";
  • che tale indirizzo e-mail "è stato ritenuto un indirizzo reso pubblico dall’azienda Seduzione Rapida di Giotto De Filippi per essere contattata";
  • di aver ritenuto "per tale motivo (…), in buona fede, che la pubblicazione su tale sito fosse stata preceduta dalle necessarie autorizzazioni";
  • che "non utilizzerà più tale indirizzo per comunicare con la suddetta azienda (…)";
  • di aver "già provveduto ad eliminare l’indirizzo e-mail (…)2 del ricorrente;
  • di non aver mai posseduto altri dati personali del ricorrente.

Il ricorrente, con fax in data 19 ottobre 2002, ha precisato che l’indirizzo e-mail in questione, pubblicato sul proprio sito web, "ha come fine quello di permettere ai potenziali clienti di ottenere informazioni sul prodotto in vendita e non (…) quello di essere utilizzato per ricevere pubblicità in modo automatizzato (…)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La società resistente ha fornito all’interessato idonee indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulla cancellazione dei dati personali.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, non risulta che la società abbia fornito allo stato risposta a tale istanza.

Per questa parte il ricorso va quindi accolto.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato entro un termine che appare congruo fissare al 13 dicembre 2002.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alle richieste di conoscere l’origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina a MM-One Web Agency s.r.l. di dare comunicazione al ricorrente degli estremi identificativi dello stesso, nei termini di cui in motivazione, entro il 13 dicembre 2002, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di MM-One Web Agency s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066540
Data
22/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso