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Diritti dell'interessato - Perizie medico-legali: comunicazione tramite il medico dei dati - 29 ottobre 2003 [1082443]

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[doc. web. n. 1082443]

Diritti dell´interessato - Perizie medico-legali: comunicazione tramite il medico dei dati - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Di Lollo Capurso presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Lloyd Adriatico S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, rimasto vittima di un sinistro stradale, sostiene di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso a dati personali inerenti il proprio stato di salute formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della compagnia di assicurazioni Lloyd Adriatico S.p.A, contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato il 9 settembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 24 settembre 2003, ha manifestato la propria disponibilità a consentire l´accesso dell´interessato ai dati sanitari che lo riguardano, invitando lo stesso a rivolgersi al medico di fiducia della compagnia medesima di cui ha indicato gli estremi identificativi.

Con fax inviato parimenti il 24 settembre 2003, il ricorrente ha ricordato di aver già provveduto a designare, nell´atto di ricorso, il nominativo di un medico di propria fiducia ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

Con nota anticipata via fax il 30 settembre 2003, il titolare del trattamento ha preso atto delle indicazioni del ricorrente, confermando di aver già disposto la comunicazione al medico designato dei dati sanitari richiesti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

La società resistente, che non aveva fornito positivo riscontro alla istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 avanzata dall´interessato, ha poi corrisposto alle richieste dello stesso comunicando al medico da questi designato, secondo le modalità previste dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, i dati personali relativi al ricorrente.

Sul ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Lloyd Adriatico S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, seppure dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto nella misura di euro 100 a carico di Lloyd Adriatico S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli