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Diritto di accesso - Utenza telefonica fissa e chiamate in entrata e in uscita - 17 ottobre 2001 [1083502]

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[doc web n. 1083502]

Diritto di accesso - Utenza telefonica fissa e chiamate in entrata e in uscita - 17 ottobre 2001

Nel caso di esercizio del diritto di accesso, sono conoscibili i dati personali concernenti il traffico telefonico sia "in uscita", sia "in entrata" sull´utenza telefonica dell´interessato. Con specifico riferimento al traffico "in entrata", il diritto di accesso si estende ai dati non ancora registrati, a quelli disseminati in più luoghi ed archivi ed a quelli conservati in modo disorganico; restano invece esclusi, secondo una valutazione da effettuare caso per caso nel quadro delle condizioni tecniche di settore, i dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica e complessa attività creativa, eventualmente realizzabile soltanto in virtù della collaborazione resa da altri soggetti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Antonino Bonanno nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, titolare di utenza telefonica fissa, lamenta di non aver ricevuto riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., volte ad ottenere la comunicazione dei dati personali relativi al traffico telefonico in entrata e in uscita effettuato nel periodo novembre 1997- maggio 1999 dall´ utenza di cui è attualmente titolare e di cui, fino al 14 marzo 1999, era titolare la defunta madre Sig.a Giuseppa Mazzaglia.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´articolo 29 della citata legge n. 675 l´interessato, rilevato che la società non avrebbe risposto alle richieste, ha sostenuto che tali dati sarebbero necessari per predisporre la propria difesa nel giudizio promosso direttamente nei suoi confronti da una collaboratrice domestica che prestava servizio nel periodo di tempo oggetto della richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Telecom Italia S.p.A. ha risposto manifestando la propria disponibilità a comunicare il dettaglio del solo traffico telefonico in uscita, che sarebbe peraltro già in possesso dell´interessato, il quale, secondo la società, disponeva fin dal 1997 delle fatture dettagliate.

Per quanto concerne invece la richiesta volta ad ottenere il dettaglio del traffico in uscita, la società ha evidenziato che tali informazioni "possono essere trattate dal gestore soltanto con una elaborazione tecnicamente complessa e costosissima". Tale operazione richiederebbe infatti l´analisi di tutto il traffico in uscita da tutte le utenze fisse nel periodo di tempo indicato, ed, eventualmente, da tutte le direttrici estere.

Il titolare, anche nell´audizione del 10 ottobre 2001, ha asserito da ultimo che esisterebbe anche una manifesta sproporzione tra l´asserito diritto di difesa del ricorrente ed i costi che lo stesso titolare dovrebbe sopportare per adempiere alla richiesta di comunicazione dei dati relativi al traffico in entrata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne l´accesso dell´interessato ai dati personali contenuti nelle chiamate in entrata e in uscita effettuate da un´utenza telefonica fissa.

Tali tipi di dati rientrano nell´ambito applicativo della legge n. 675/1996. Come di recente affermato dal Garante (decisione del 3 maggio 2001, riportata nel sito del Garante www.garanteprivacy.it), i dati relativi ad entrambi i tipi di chiamate sono da considerare dati personali dell´interessato ai sensi dell´art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, contenendo informazioni allo stesso ricollegabili, relative ai contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nell´attivare o ricevere comunicazioni, secondo l´ampia nozione di dato personale introdotta dalla legge n. 675/1996 (v. anche il provvedimento del Garante del 5 ottobre 1998, in Bollettino n.6, pag.101).

3 Con riferimento alla richiesta pervenuta alla società il 4 luglio 2001, volta ad ottenere i dati personali contenuti nel traffico telefonico in uscita, la società non ha fornito idoneo riscontro, neanche a seguito dell´invito ad aderire. La società ha solo dichiarato, in occasione dell´audizione delle parti, di essere disposta a fornire copia dei tabulati telefonici contenenti le chiamate in uscita dall´utenza telefonica intestata al ricorrente, dichiarandosi disponibile a comunicare il dettaglio delle singole chiamate "in chiaro" (ma solo dietro presentazione di adeguata motivazione rispetto al diritto di difesa dell´interessato, nei modi e nei termini indicati dal Garante nella decisione del 5 ottobre 1998).

Anche per quanto riguarda le chiamate in uscita, la richiesta del ricorrente va quindi accolta. La società dovrà fornire all´interessato un riscontro completo ed esaustivo alla sua richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, fornendo all´interessato copia dei tabulati riportanti le chiamate in uscita con l´indicazione integrale delle cifre dei numeri chiamati. Il ricorrente non dovrà fornire ulteriori spiegazioni circa la controversia di lavoro in atto, avendo esercitato il diritto di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, a titolo personale e in qualità di resistente in una controversia per una prestazione lavorativa effettuata nell´interesse del defunto genitore (art. 13, comma 3, legge n. 675/1996).

4. Il ricorso deve essere accolto, nei soli limiti di seguito indicati, anche per quanto riguarda la richiesta di accedere ai dati personali relativi alle chiamate in entrata.

La richiesta di conoscere tali dati può costituire, anch´essa, come nel caso di specie, espressione del diritto di accesso ai dati personali garantito dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996.

Anche per quanto riguarda questa seconda categoria di dati, la società non ha fornito idoneo riscontro, neanche a seguito del menzionato invito ad aderire.

In proposito va nuovamente affermato quanto già rilevato da questa Autorità in precedenti decisioni, cui è stata data successiva esecuzione (vedi, in particolare, il citato provvedimento del 3 maggio 2001) circa il fatto che:

a) l´art. 13 della legge n. 675 garantisce il diritto di accesso anche ai dati personali non ancora registrati, oltreché ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico (casi per i quali l´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 impone al titolare del trattamento di adottare opportune misure per agevolare l´accesso);

b) l´accesso ai sensi del citato art. 13 non riguarda invece -secondo una valutazione da condurre caso per caso e nel quadro delle condizioni tecniche del settore- dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa e che potrebbe essere realizzata solo con la collaborazione di altri soggetti.

Telecom Italia S.p.a., nel caso di specie, ha dedotto sinteticamente in una memoria di non disporre di archivi di dati "in entrata", sostenendo che il loro trattamento non sarebbe "ricompreso tra quelli necessari per la realizzazione dell´attività d´impresa del gestore di telefonia, sia se connessa a prestazioni contrattuali che all´adempimento di obblighi di legge" richiederebbe comunque un´ elaborazione ritenuta "tecnicamente complessa e costosissima".

La società ha peraltro ammesso che la comunicazione del traffico in entrata viene comunque resa secondo l´ordine temporale di richiesta "su disposizione dell´autorità giudiziaria, per esigenze investigative ovvero processuali in costanza di possibili reati". Ha fornito poi alcune succinte notizie circa la disponibilità temporanea dei dati relativi al traffico telefonico giornaliero.

Le deduzioni della società non sono state però accompagnate dalla necessaria produzione di idonei elementi di prova tali da supportarle anche sul piano tecnico, in particolare per quanto riguarda la distinzione -da un lato- tra le informazioni esistenti (anche se non ordinate in archivi) e disponibili attraverso un meccanismo di ricerca sia pure oneroso e complesso, e -dall´altro- i dati appena indicati al punto b) del presente punto 4, anche in relazione alle tecnologie utilizzate dalla società.

Tali elementi di prova erano in particolare necessari in ragione dello specifico contesto -quello della telefonia fissa- in cui opera la società resistente, che potrebbe evidenziare effettive difficoltà tecniche di ordine generale rispetto alle altre situazioni già esaminate da questa Autorità.

Tale attenta valutazione è tanto più necessaria ove si consideri che l´accesso ai dati in entrata, riguardando anche dati personali del chiamante, pone attualmente e in prospettiva delicati problemi di coordinamento con la disciplina normativa sull´identificazione della linea chiamante e sulle chiamate di disturbo.

Su queste basi il ricorso deve essere accolto limitatamente al diritto di accedere ai dati personali non ancora registrati, oltreché ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico.

In caso di difficoltà di esecuzione della presente decisione o di contestazioni circa l´effettivo trattamento nel caso di specie di questa categoria di dati, il Garante si riserva di disporre modalità di attuazione della decisione medesima, sentite le parti che potranno in tale sede produrre completi elementi di valutazione, in particolare sotto il profilo tecnico, con l´eventuale collaborazione di personale dell´Ufficio del Garante o di altri organi dello Stato (art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998).

5. Considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, va posto a carico di Telecom Italia S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso e dei documenti inviati al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico in uscita e ordina al titolare di corrispondere entro la data del 10 dicembre 2001, alle richieste dell´interessato, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessato di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, nei limiti di cui in motivazione, e ordina al titolare di corrispondere entro la data del 10 febbraio 2002, alle richieste dell´interessato, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Telecom Italia S.p.A., che saranno liquidati direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 17 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli