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Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 12 dicembre 2001 [1084...

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[doc. web n. 1084326]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 12 dicembre 2001

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati personali detenuti da una centrale rischi privata).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Zw S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, che ha stipulato un mutuo ipotecario con un istituto di credito per il quale ha effettuato regolarmente e puntualmente tutti i pagamenti alle scadenze pattuite, lamenta di non aver ottenuto riscontro ad una richiesta di cancellazione dei dati avanzata in data 26 luglio 2001 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Zw S.p.A., con riferimento, in particolare, "alla segnalazione di rate non pagate" presente nella banca dati di tale società.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha inoltre evidenziato di non aver potuto accedere ad un finanziamento a causa della predetta segnalazione.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Zw S.p.A., con nota pervenuta il 21 novembre scorso ha sostenuto:

  • di aver fornito un riscontro in data 13 agosto 2001 alle richieste avanzate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il precedente 26 luglio:

a) confermando l´esistenza di dati personali riferiti al ricorrente;

b) fornendo il dettaglio delle posizioni dell´interessato censite in banca dati;

c) evidenziando le finalità perseguite e le modalità di finanziamento delle centrali rischi;

d) illustrando i tempi di permanenza dei dati negli archivi aziendali;

e) impegnandosi a verificare la documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti conclusi dall´interessato;

  • di attenersi alle risultanze obiettive dei "report" che le vengono periodicamente trasmessi dagli enti segnalanti, non potendo modificare in autonomia o dietro semplice indicazione dell´interessato i dati censiti in centrale rischi;
  • di aver comunicato al ricorrente, con nota del 15 ottobre 2001, sempre in riferimento all´istanza ex art. 13, la propria determinazione di non procedere alla cancellazione dei dati, in quanto gli indicati ritardi nei pagamenti risultavano correttamente segnalati dall´istituto di credito che ha concesso il mutuo all´interessato;
  • che solo a seguito di diretta richiesta di chiarimenti inoltrata dal ricorrente a tale istituto di credito, l´interessato ha appreso, con nota in data 16 ottobre 2001, che le segnalazioni di morosità erano relative a due rate di mutuo in scadenza al 31.12.2000 e al 30.6.2000 e che la ragione della segnalazione era da ricondursi presumibilmente al ritardo con cui un altro istituto di credito (la c.d. "banca di appoggio" del ricorrente) aveva dato esecuzione agli ordini di bonifico impartiti dal ricorrente stesso;
  • di adeguarsi spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo a cancellare le segnalazioni presenti in banca dati, tenuto anche conto delle verifiche svolte nelle ultime settimane sulla posizione dell´interessato dalle quali è emerso che i ritardi segnalati nei pagamenti sono imputabili solo alla menzionata "banca di appoggio", anziché alla persona del ricorrente.

Con memoria, pervenuta il 26 novembre scorso, l´interessato ha infine insistito nella richiesta di porre a carico di Zw S.p.A. le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una c.d. centrale rischi privata in riferimento ai dati relativi a presunti ritardi nei pagamenti da parte di una persona che ha stipulato con un istituto di credito un contratto di mutuo ipotecario e che contrariamente alle annotazioni effettuate ha sempre eseguito regolarmente i pagamenti.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in quanto Zw S.p.A. ha risposto alle richieste dell´interessato provvedendo a cancellare dalla propria banca dati le posizioni dell´interessato dalle quali risultava un ritardo nei pagamenti.

Dalla documentazione acquisita risulta infatti che Zw S.p.A., pur avendo fornito un primo riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato, ed essendosi attivata per verificare l´esattezza delle informazioni, ha però conservato i dati relativi agli asseriti ritardi nei pagamenti non imputabili al ricorrente, cancellandoli solo di recente e a seguito del procedimento attivato dal ricorso.

Vanno pertanto poste a carico di Zw S.p.A. le spese sostenute dal ricorrente, determinata nella misura forfettaria di lire 500.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 500.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Zw S.p.A., che saranno liquidati direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli