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Attività giornalistica - Diffusione non conforme di dati sanitari e convizioni religiose - 13 luglio 2005 [1152080]

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[doc. web n. 1152080]

[v. anche Comunicato stampa]


Attività giornalistica - Diffusione non conforme di dati sanitari e convizioni religiose - 13 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata da XY in relazione ad articoli pubblicati dal quotidiano La Repubblica;

VISTA la nota della Direzione sanitaria dell´Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova;

VISTI gli artt. 22, comma 8, 31, 33, 81, 83 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l´allegato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B);

VISTI gli artt. 137 e 139, comma 1, del medesimo Codice in materia di protezione dei dati personali e l´allegato codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Allegato A 1);

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

È stata segnalata al Garante una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati con riferimento alla pubblicazione, da parte del quotidiano La Repubblica (edizione del GG, GG e GG MM AAAA), di alcune informazioni relative alla vicenda che ha coinvolto la sig.a XZ -degente nell´Ospedale San Martino di Genova, in stato di gravidanza e in coma irreversibile- e taluni suoi familiari. La vicenda riguardava, in particolare, il confronto di posizioni tra medici e familiari sulla decisione da prendere in ordine all´eventualità di tenere artificialmente in vita la donna al fine di consentire la nascita del figlio; decisione delicata, avuto riguardo agli specifici rischi che un parto prematuro avrebbe comportato sulla salute di quest´ultimo.

Il segnalante (fratello della degente) ha lamentato che nei suddetti articoli sono state pubblicate informazioni sulle condizioni cliniche della donna, nonché il contenuto delle conversazioni tra il personale medico e i familiari di quest´ultima in ordine alle decisioni da assumere. Le informazioni, idonee a rivelare pubblicamente le convinzioni personali di carattere etico, religioso e filosofico dei medesimi familiari, sarebbero state diffuse senza che questi ultimi abbiano mai acconsentito a divulgarle a terzi o alla stampa.

Nella segnalazione viene precisato che in data GG MM AAAA la struttura sanitaria era stata formalmente diffidata dai familiari della donna dal fornire, agli organi di stampa e a chiunque altro non fosse legato ad essa da stretti vincoli di parentela, comunicazioni o notizie di qualunque genere relative alla paziente e che, ciononostante, il quotidiano aveva continuato a diffondere informazioni relative agli interessati.

Il segnalante ha infine evidenziato che i dati diffusi dal quotidiano erano tali da rendere gli interessati facilmente identificabili e, comunque, tali da far desumere che i giornalisti fossero stati informati sulle identità personali degli interessati medesimi.

La Direzione sanitaria dell´Ospedale San Martino, su richiesta dell´Autorità, ha attestato di aver diramato solo due comunicati stampa nei giorni del GG e GG MM AAAA. A suo avviso, nel primo comunicato non vi erano elementi tali da poter rendere identificabile la paziente, mentre nel secondo la medesima Direzione aveva comunicato, previa "autorizzazione ricevuta dalla famiglia", l´avvenuto decesso della "signora MB" e del feto.

La stessa Direzione ha poi aggiunto che, dopo l´espressa diffida dei familiari della paziente, aveva espressamente richiamato i direttori sanitari al dovere di astenersi da qualsiasi dichiarazione in merito al ricovero. La Direzione ha inoltre precisato che le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Direzione o dai direttori delle strutture coinvolte nelle cure apprestate alla paziente erano sempre avvenute nel rispetto della riservatezza della donna e della famiglia e che non avevano mai permesso di risalire all´identità di tali soggetti; ha infine osservato che varie informazioni pubblicate dal quotidiano erano non tratte da dichiarazioni rilasciate da "persone fisiche specifiche, ma attribuite a non meglio identificate fonti interne", e pertanto insuscettibili di controllo da parte della Direzione e da considerare di conseguenza inattendibili.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La segnalazione riguarda la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una donna in stato di gravidanza, senza più funzioni vitali, nonché di altre informazioni relative ai congiunti, atte anche a far emergere convinzioni personali di carattere etico, religioso e filosofico.

Pur a fronte della linea di attenzione alle problematiche della riservatezza che l´Azienda ospedaliera dichiara di voler osservare, e sebbene le persone in concreto responsabili non siano ancora, allo stato degli atti, specificamente individuate, le informazioni personali indebitamente comunicate ad organi di stampa non possono che provenire, per contenuto, caratteristiche, reiterazione e modalità di svolgimento dei fatti, da personale operante presso la struttura sanitaria. Non consta, inoltre, che sia intervenuta una manifestazione preventiva di consenso da parte delle persone a ciò legittimate (art. 81 del Codice), il che concreta, allo stato degli atti, una violazione degli obblighi di segretezza da parte del personale sanitario che trovano fondamento anche in specifiche norme di legge (artt. 326 e 622 cod. pen.; artt. 76-83 del Codice) e deontologiche (artt. 9-11 e 31 del codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998). Come già affermato dal Garante, "la divulgazione di dati personali ad organi di stampa in ordine allo stato di salute di una persona, in assenza di un consenso dell´interessato o dei suoi legittimi rappresentanti è illegittima a prescindere dalla loro esattezza" (provvedimento del 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9/1999, p. 63).

La diffusione dei dati personali in questione da parte del quotidiano La Repubblica non risulta di conseguenza conforme alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le particolari disposizioni vigenti in riferimento al trattamento di dati personali effettuato nell´esercizio dell´attività giornalistica (art. 137 del Codice), comprese quelle che tutelano il segreto professionale sulla fonte della notizia (art. 2 della legge n. 63/1969; art. 138 del Codice), non esimono il giornalista dal dovere di acquisire lecitamente le informazioni (art. 11, commi 1, lett. a) e 2) e di trattarle nel rispetto sia della dignità della persona, sia del limite dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3 del Codice).

Nel caso di specie, tali limiti non sono stati osservati.

Gli articoli oggetto della segnalazione, benché riferiti ad una vicenda che rivestiva un interesse generale, contengono informazioni relative ai soggetti in essa coinvolti la cui diffusione ha comportato una grave lesione del loro diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Negli articoli del quotidiano compare un insieme di riferimenti specifici alla donna, quali le iniziali del nome e del cognome, la città, l´età, la professione svolta, il nome della madre, la composizione della sua famiglia e il cognome della vicina di casa. La molteplicità delle informazioni fornite ha reso agevole l´identificazione dell´interessata, considerato anche il circoscritto contesto territoriale di riferimento.

Unitamente a tali dati, il giornale ha diffuso anche particolari clinici relativi alle gravi condizioni di salute dell´interessata, violando espressamente quanto previsto dal medesimo codice di deontologia (art. 10). Quest´ultimo, infatti, dispone che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (cfr. anche provvedimento del Garante del 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25/2002, p.8).

Gli articoli riportano inoltre le valutazioni che il marito e il fratello della donna avrebbero espresso al personale medico con riguardo alla delicata decisione sulla nascita del figlio, considerato lo stadio prematuro della gravidanza. Tali informazioni riguardano persone rese identificabili dai numerosi dati citati negli articoli (oltre a quelli sopra descritti, si aggiungono quelli relativi alla professione e al luogo di residenza del marito, nonché le iniziali, la professione e luogo di residenza del fratello), la cui diffusione ha consentito di rendere note ad una pluralità di persone informazioni afferenti a intime valutazioni personali su complessi temi di carattere etico, religioso e filosofico. Anche per questo aspetto, si è concretata una violazione del codice di deontologia, avuto specifico riguardo al dovere del giornalista di garantire il rispetto dell´essenzialità dell´informazione con riferimento ai dati personali atti a rivelare convinzioni di natura sensibile (art. 5, comma 1, del codice di deontologia).

Non può ritenersi infine soddisfatto il requisito dell´essenzialità dell´informazione (artt. 5 e 6 del codice di deontologia). La particolare attenzione riservata al caso dai giornali, e il riferimento alle opinioni espresse dai diversi soggetti a vario titolo implicati nella vicenda (familiari, conoscenti, medici e esponenti del mondo delle istituzioni) sulla sorte del nascituro, si sono infine rivelati tali da ledere la libertà degli interessati di maturare in silenzio e tranquillità complesse scelte personali.

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1 lett. c), del Codice, va prescritto a Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Ai sensi dei medesimi articoli 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1 lett. c), del Codice va prescritto all´Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova di adottare nuove misure che assicurino il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui in motivazione, anche per quanto concerne la sicurezza dei dati (artt. 31-33 del Codice e allegato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Resta impregiudicato il diritto degli interessati di rivolgersi all´autorità giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei loro diritti.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive a Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dei medesimi articoli 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive all´Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova di adottare nuove misure che assicurino il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche per quanto concerne la sicurezza dei dati;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento e al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 13 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli