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Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, a...

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[doc. web n. 1202969]

Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) - 30 novembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dall´Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) in data 14 novembre 2005 (prot. AF/ce 7965);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L´Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da essa effettuati.

Unioncamere, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, Uninoncamere è tenuta ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento, che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura di Unioncamere, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.


OSSERVA:

1. Considerazioni introduttive
Con riferimento alle premesse, si evidenzia che la bozza di regolamento in esame, a differenza del separato schema  elaborato da Unioncamere per le camere di commercio), si riferisce unicamente ai trattamenti effettuati dall´Unioncamere e non costituisce uno schema tipo al quale altri soggetti possano uniformarsi. Nella bozza devono pertanto essere eliminati i riferimenti presenti in premessa alla rispondenza del regolamento ad uno schema tipo.

 

2. Finalità perseguite
Con riferimento alla scheda n. 3 allegata allo schema, si rappresenta che le finalità di interesse pubblico perseguite nella gestione e nell´instaurazione del rapporto di lavoro sono riconducibili esclusivamente all´art. 112 del Codice e non anche all´art. 66, che si riferisce invece agli specifici trattamenti effettuati in materia tributaria. Occorre pertanto espungere il riferimento all´art. 66 dalla scheda, nonché dall´art. 2, comma 1, dello schema.

 

3. Tipi di dati
Per quanto concerne i tipi di dati individuati nella scheda n. 2, Unioncamere potrà verificare la possibilità che vengano trattati anche dati giudiziari eventualmente  relativi ai componenti degli organi istituzionali, individuandoli nella scheda che può essere in tal senso emendata senza che sia necessario richiedere un nuovo parere.

Analoga integrazione potrà essere apportata alla scheda n. 3 con riferimento all´eventualità di un trattamento di dati sulla vita sessuale in caso di rettificazione di attribuzione di sesso, anche in questo caso senza dover richiedere un nuovo parere al Garante.

 

4. Operazioni eseguite
Relativamente alle particolari forme di elaborazione che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l´interessato, e per le quali sono necessarie maggiori garanzie, si osserva che le schede nn. 3 e 4 non recano l´espressa previsione legislativa richiesta ai sensi dell´art. 22, comma 11, del Codice, relativamente alle interconnessioni ed ai raffronti con banche dati di altri titolari del trattamento.

Le predette operazioni vanno sempre delimitate ed evidenziate rigorosamente alla luce del principio di stretta indispensabilità, specificando di volta in volta le finalità di interesse pubblico perseguite, nell´ipotesi di interconnessioni e di raffronti con banche dati dello stesso ente, effettuabili anche in assenza di puntuale previsione di legge (art. 22. comma 11, del Codice), ed individuando anche la base normativa nel caso in cui le predette operazioni vengano effettuate con banche dati di altri titolari del trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11 del Codice).

Inoltre, occorre verificare nei singoli casi se l´operazione consista in concreto in un´interconnessione, oppure sia limitata ad un collegamento volto ad ottenere in via telematica informazioni o certificazioni da altri titolari escludendo, però, l´accesso diretto alle relative banche dati (cfr. ad esempio scheda n. 4).

Il predetto criterio di indispensabilità deve essere altresì verificato con riferimento alle operazioni di comunicazioni a terzi ed alla diffusione. In relazione a quest´ultima operazione va evidenziata l´espressa disposizione di legge che l´autorizza (art. 22, comma 11, del Codice). In proposito, è pertanto necessario conformare in tal senso le comunicazioni e la diffusione individuate nella scheda n. 2.

 

5. Ulteriori considerazioni
Relativamente alla scheda n. 1, si rileva che il trattamento di dati giudiziari effettuato nel quadro dell´attività contrattuale, delle gare e degli appalti gestiti dall´ente pubblico, trova, attualmente, una compiuta disciplina in una autorizzazione generale del Garante (Autorizzazione n. 7 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici), nonchè nella specifica normativa di settore.

Pertanto, non è necessario predisporre una singola scheda laddove il trattamento venga effettuato, ad esempio, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (Capo IV, par. 2, lett. d), della citata autorizzazione n. 7).

In conclusione, Unioncamere è invitata a conformare lo schema di regolamento alle indicazioni fornite con il presente parere, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrà essere altrimenti effettuato in difformità delle indicazioni medesime (art. 20, comma 2, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto da Unioncamere, a condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite nei punti 1, 2 e 4 del presente parere.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli