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Provvedimento del 8 febbraio 2006 [1246726]

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[doc. web n. 1246726]

Provvedimento del 8 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XX nei confronti di CTC-Consorzio per la tutela del credito;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

L´interessato (il quale si era avvalso, per l´esercizio dei diritti tutelati dal Codice, della facoltà di conferire delega ad un terzo presso il quale aveva eletto domicilio) afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito di cancellare i dati che lo riguardano conservati nell´archivio del predetto sistema di informazioni creditizie, revocando il consenso al relativo trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità il 15 dicembre 2005 ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 21 dicembre 2005, CTC-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviato il 9 gennaio 2006, ha risposto chiedendo al Garante di rigettare il ricorso.

A tal fine, il Consorzio ha sostenuto di aver dato riscontro alla richiesta di cancellazione con raccomandata a.r. datata 30 settembre 2005 ed inoltrata, però, all´indirizzo di residenza dell´interessato. Alla nota era stato allegato un report da cui risultava che, nel sistema di informazioni creditizie gestito dal titolare, non erano presenti dati personali relativi al medesimo interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali detenuti in un sistema di informazioni creditizie.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il consorzio resistente fornito idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente attestando, con dichiarazione di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati personali che lo riguardano.

La comunicazione di CTC-Consorzio per la tutela del credito del 30 settembre 2005 non spiega effetti utili ai fini dell´invocata infondatezza del ricorso, in quanto il consorzio avrebbe dovuto inviare la comunicazione in questione al domicilio eletto. Nel caso di specie l´interessato, secondo il disposto dell´art. 9, comma 2, del Codice, aveva infatti conferito una specifica delega per l´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice alla persona presso il cui domicilio dovevano essere inviate le comunicazioni successive, specificando chiaramente di voler ricevere ogni successiva comunicazione al domicilio eletto presso il delegato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarell
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