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Provvedimento del 23 febbario 2006 [1259697]

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[doc. web n. 1259697]

Provvedimento del 23 febbario 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2005, presentato da Luigi Delle Serre nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 13 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento, nell´allegare copia del report contenente l´elenco delle informazioni relative all´interessato contenute nell´archivio del sistema di informazioni creditizie, ha dichiarato che (come già comunicato all´interessato con nota datata 4 ottobre 2005) "decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso" (30.09.2005)" avrebbe cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative allo stesso;

VISTA la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 12 gennaio 2006 con la quale la resistente ha sostenuto che, allo stato, non è più censita alcuna informazione relativa al ricorrente nella banca dati del sistema di informazioni creditizie, come da report aggiornato allegato alla nota stessa;

RILEVATO che, sempre nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un´ipoteca volontaria iscritta a carico del ricorrente, censita nella distinta banca dati contenente informazioni tratte da tribunali e registri immobiliari. Ciò in quanto tali dati, ad avviso della resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque"; rilevato, peraltro, che la resistente già nella citata nota del 13 dicembre 2005 ha sostenuto che, per effetto di quanto disposto dall´art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio, si ha riutilizzazione commerciale quando i dati stessi sono "ceduti o comunque forniti a terzi (..)" e che, al contrario, i dati in questione sono attualmente trattati da Crif S.p.A. "senza renderli disponibili" ai propri clienti, ovvero senza formare oggetto di comunicazione o diffusione a terzi;

CONSIDERATO che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l´interruzione da parte della resistente dell´attività di riutilizzazione commerciale dei dati tratti dagli archivi catastali e dai registri immobiliari in assenza dei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 dell´art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr., anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2); rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" (conservati nell´archivio del sistema di informazioni creditizie) riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nella citata nota di riscontro del 4 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessato;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli