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Provvedimento del 2 marzo 2006 [1268790]

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[doc. web n. 1268790]

Provvedimento del 2 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Michele Baroncelli

nei confronti di

CTC-Consorzio per la tutela del credito;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

L´interessato (il quale si era avvalso, per l´esercizio dei diritti tutelati dal Codice, della facoltà di conferire delega ad un terzo presso il quale aveva eletto domicilio) afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito di cancellare i dati che lo riguardano conservati nell´archivio del predetto sistema di informazioni creditizie, revocando il consenso al relativo trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità il 2 dicembre 2005 ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione ed ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 13 dicembre 2005, CTC-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviato il 4 gennaio 2006, ha risposto chiedendo al Garante di rigettare il ricorso. A tal fine, il Consorzio ha sostenuto di aver dato riscontro alla richiesta di cancellazione con raccomandata a.r. datata 6 ottobre 2005 ed inoltrata, però, all´indirizzo di residenza dell´interessato. Alla nota era stato allegato un report da cui risultava che, nel sistema di informazioni creditizie gestito dal titolare,  era presente una segnalazione relativa all´interessato effettuata da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin concernente un finanziamento regolarizzato il 27 aprile 2005. La resistente, nel citato fax del 4 gennaio 2006, ha inoltre dichiarato che non sarebbero ancora maturati i termini per la cancellazione dei dati previsti dall´art. 6, comma 2, lett. b), del codice deontologico applicabile ai sistemi di informazioni creditizie in relazione a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi.

Con nota del 16 gennaio 2006 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

Con nota inviata il 15 febbraio 2006 Citicorp Finanziaria S.p.A.- Citifin, in risposta a specifica richiesta del Garante, ha confermato l´esattezza delle informazioni contenute nella banca dati della resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali detenuti in un sistema di informazioni creditizie.

La richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente è  infondata non essendo ancora decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione del rapporto in esame, previsto quale termine di conservazione dei dati relativi a ritardi nei pagamenti, superiori a due rate o mesi e successivamente regolarizzati, dall´art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300).

La resistente aveva fornito riscontro in tal senso all´interessato già in data 6 ottobre 2005, ma tale comunicazione era stata inviata all´indirizzo di residenza dell´interessato e non, come dovuto, al domicilio eletto presso il delegato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 2 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli