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Provvedimento del 9 marzo 2006 [1268937]

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[doc. web n. 1268937]

Provvedimento del 9 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 30 maggio 2005 presentata a Le Assicurazioni di Roma–Mutua assicuratrice comunale romana, con la quale XY ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi ad una visita medico-legale cui lo stesso era stato sottoposto in data 2 ottobre 2003 da parte di un medico di fiducia della società; rilevato che con la medesima istanza l´interessato ha chiesto anche di conoscere l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato e l´indicazione dei soggetti cui i dati possono essere comunicati e si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, chiedendone il blocco e l´attestazione che lo stesso sia portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso proposto da XY nei confronti di Le Assicurazioni di Roma–Mutua assicuratrice comunale romana, con il quale il ricorrente –che si era sottoposto alla menzionata visita medico-legale in relazione ad un sinistro di cui era rimasto vittima, verificatosi a bordo di un un mezzo di trasporto pubblico dell´Atac di Roma (assicurata con la predetta compagnia)– ha ribadito solo la richiesta volta a conoscere i dati personali che lo riguardano contenuti nel "verbale medico-legale" redatto in tale occasione dal predetto medico di fiducia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché la successiva nota del 18 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 27 dicembre 2005 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente con istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha, in particolare, comunicato allo stesso i dati personali contenuti nella perizia medico-legale redatta dal proprio medico di fiducia, e gli ha inviato copia della stessa;

RILEVATO che, con memorie del 4 e 5 gennaio 2006, nonché con le successive note del 15 e 20 febbraio 2006, il ricorrente, nel rilevare, tra l´altro, che la copia della "relazione della visita medico legale" non reca la firma leggibile del medico che ha compiuto la visita medesima, ma soltanto una sua sigla, ha chiesto di ottenere una nuova copia di tale relazione con la sottoscrizione per esteso del medico;

RILEVATO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di accesso ai dati formulata dal ricorrente con il ricorso, avendo il resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro e rilevato, in particolare che l´art. 10 del Codice obbliga il titolare del trattamento, cui sia stata inoltrata dall´interessato una richiesta di accesso ex art. 7 e del Codice, a comunicare allo stesso in modo intelligibile i dati personali che lo riguardano, estrapolandoli dai propri archivi o fornendo copia degli atti e dei documenti che li contengono (qualora l´operazione di estrapolazione risulti complessa); rilevato tuttavia che il predetto diritto di accesso ai dati personali non prevede alcun obbligo per il titolare di fornire copie autenticate degli atti medesimi, né riproduzioni formate e firmate secondo particolari esigenze dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 9 marzo 2006


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1268937
Data
09/03/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso