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Provvedimento del 16 febbraio 2006 [1274539]

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[doc. web n. 1274539]

Provvedimento del 16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) proposta in data 3 ottobre 2005 (e successivamente rinnovata in data 24 ottobre 2005) da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Merini, nei confronti di JL s.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Messini e Paola Morlupo, con la quale l´interessato -che aveva esercitato, in data 19 settembre 2005, il diritto di recesso dalla società (che svolge attività assicurativa nella zona di Foligno-Spoleto per conto di KD S.p.A.)- aveva sostenuto che la JL s.n.c., in persona dei restanti soci XZ e XK, avrebbe inviato agli assicurati, la cui polizza risultava in scadenza nel mese di ottobre 2005, una "comunicazione urgente"; visto che in tale lettera, oltre a comunicare la "momentanea indisponibilità" degli uffici di Spoleto e ad indicare ulteriori recapiti cui fare riferimento, la società dichiarava altresì che, " dal 19.09.2005, il Sig. XY non è più socio della suddetta società e pertanto egli non è più autorizzato a raccogliere premi e polizze e/o consegnare documenti, quietanze ed altro materiale che riguardi la Compagnia KD"; rilevato che l´interessato, ritenendo eccedente e non pertinente tale utilizzo dei dati che lo riguardano, aveva diffidato la JL s.n.c. a non menzionare i medesimi dati in "eventuali future comunicazioni" e, parimenti, "a non usare espressioni che possano essere riconducibili allo stesso ed in ogni caso tali" da renderlo individuabile nel contesto delle comunicazioni stesse;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 novembre 2005 con il quale il ricorrente, ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto da JL s.n.c. ed in ragione dell´ulteriore divulgazione dei dati personali che lo riguardano, "inseriti nel contesto letterale sopra riportato, a tutta la clientela KD relativa al portafoglio di Foligno-Spoleto", ha ribadito l´opposizione al trattamento dei dati in eventuali comunicazioni future; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha chiesto solo in sede di ricorso il blocco dei dati che sarebbero trattati in violazione di legge (in quanto, non rivestendo più la qualità di socio alla data delle comunicazioni in questione, la JL s.n.c. non sarebbe stata legittimata a trattare ed a divulgare i propri dati personali); rilevato che il ricorrente ha chiesto anche (parimenti per la prima volta solo col ricorso) di rettificare ed integrare i dati in quanto le informazioni contenute nelle comunicazioni in questioni, nel riportare l´indicazione che il ricorrente "non è più socio", e non già che "ha esercitato il diritto di recesso dalla" società resistente, sarebbero inesatte e/o incomplete; rilevato che il ricorrente ha infine sostenuto che l´utilizzo da parte di JL s.n.c di espressioni che lascerebbero intendere l´esistenza di un suo comportamento illecito avrebbe l´unico scopo "di gettare ombre sull´uscita del XY dalla compagine sociale al fine di danneggiarne l´immagine ed il decoro professionale";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 7 dicembre 2005 con la quale la resistente ha ritenuto lecito l´utilizzo dei dati personali del ricorrente nell´ambito delle comunicazioni in questione, considerandosi obbligata (conformemente agli  indirizzi impartiti dall´Isvap alle imprese di assicurazione e ai relativi intermediari: circolare 533/D del 4 giugno 2004), ad informare gli assicurati circa i mutamenti della compagine sociale; rilevato che, nella medesima nota del 7 dicembre 2005, la resistente ha anche sostenuto la pertinenza e non eccedenza del contestato trattamento di dati; ciò in quanto il socio uscente e la società di pregressa appartenenza potrebbero, anche in caso di scioglimento del rapporto societario, "continuare a collaborare mediante l´utilizzazione di istituti diversi rispetto a quelli propri del diritto societario"; non essendosi verificata tale ipotesi nel caso di specie, la resistente aveva ritenuto legittimo ed opportuno informare i propri clienti del venir meno delle "attribuzioni e prerogative" del ricorrente nei confronti della medesima società;

VISTA la memoria inviata il 13 dicembre 2005 con la quale il ricorrente ha eccepito che la disposizione della richiamata circolare Isvap (art. 4, comma 3) sarebbe inconferente nel caso di specie in quanto recherebbe l´obbligo di rendere agli assicurati l´"informativa (…) in caso di fusione e scissione di imprese ed, altresì, in presenza di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale ", circostanze queste che non si sarebbero verificate nel caso in esame, come risulta anche dalla visura camerale allegata dal ricorrente alla memoria stessa;
VISTA la memoria inviata il 13 dicembre 2005 con la quale la resistente, nel ribadire la liceità del proprio operato, ha fatto riferimento alle diverse vicende giudiziarie in corso tra le parti, attinenti, tra l´altro, al possesso dell´immobile già sede degli uffici di Spoleto della resistente, allo storno di clientela che, ad avviso della resistente, il ricorrente avrebbe perpetrato a vantaggio della nuova compagnia di assicurazioni dallo stesso rappresentata; rilevato che, a tale specifico riguardo, la resistente ha sostenuto che il ricorrente, nel mese di settembre 2005, avrebbe inviato a tutta la clientela KD una comunicazione con la quale informava gli assicurati di aver interrotto la collaborazione con tale compagnia di assicurazioni (essendo diventato agente generale di WD assicurazioni) ed avrebbe indicato quali recapiti della nuova agenzia "la sede sottratta illegittimamente alla JL s.n.c. ed i numeri telefonici della medesima JL s.n.c.";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 14 dicembre 2005 e la  memoria inviata il 10 gennaio 2006 (nonché la successiva nota del 12 gennaio 2006) con la quale il ricorrente, nel ribadire le deduzioni già formulate, ha sostenuto che la nuova agenzia Duomo assicurazioni avrebbe sede presso un indirizzo diverso (Spoleto, via xx n. 88) da quello presso il quale si trovavano gli uffici di Spoleto dell´agenzia resistente (via xx n. 82) ed ha comunque sottolineato come in ordine alla vicenda relativa al possesso dell´immobile di Spoleto, via xx n. 82, esiste un giudizio in corso non ancora conclusosi con sentenza passata in giudicato; rilevato che, nella medesima memoria, il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della resistente;

VISTE le note inviate il 9, l´11 ed il 20 gennaio 2006 con le quali la resistente si è richiamata alle considerazioni formulate nei precedenti scritti difensivi, ribadendo di aver " correttamente… informato la clientela circa il venir meno del vincolo societario del XY ed il venir meno della connessa titolarità a svolgere l´attività relativa all´agenzia KD "; rilevato che la resistente ha sostenuto altresì "l´irritualità " dell´audizione svoltasi il 14 dicembre 2005 presso gli uffici del Garante non avendo avuto a suo avviso preventiva comunicazione che alla stessa sarebbe stata presente anche la controparte;

RILEVATO che vanno disattese le eccezioni formulate dalla resistente in ordine al regolare svolgimento della predetta audizione; rilevato in particolare che, come disposto dall´art. 149, comma 3, del Codice, l´Autorità deve porre le parti nella condizione di essere sentite personalmente indicando (come avvenuto con la comunicazione del 21 novembre 2005) la data per la relativa audizione, pur rimanendo del tutto eventuale e facoltativa la partecipazione  delle singole parti all´audizione medesima e non sussistendo alcun obbligo in capo alle parti di comunicare preventivamente a ciascuna parte che parteciperà all´audizione stessa; rilevato, peraltro, che il verbale dell´audizione in questione è stato messo a disposizione della controparte e che ad entrambe le parti, anche in ragione dell´avvenuta proroga del termine per la decisione sul ricorso, è stato consentito, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, di fornire ulteriori memorie di replica (facoltà di cui entrambe le parti, come da documentazione in atti, si sono ampiamente avvalse);

RITENUTO che le richieste di blocco dei dati e di rettificazione/integrazione degli stessi devono essere dichiarate inammissibili essendo state formulate soltanto in sede di ricorso e non già previamente avanzate nell´interpello proposto ai sensi dell´art. 146 del Codice;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti e anche in ragione dell´ampio quadro conflittuale in corso tra le parti, l´opposizione al futuro trattamento dei dati manifestata dal ricorrente non appare, allo stato, fondata; ciò considerando che le lettere contestate sono state indirizzate esclusivamente a contraenti di polizze già stipulate con JL s.n.c. e, nel particolare contesto temporale in cui sono state formulate, non risultano contenere dati inesatti o che possano essere ritenuti eccedenti, bensì solo alcune informazioni sul mutato ruolo del sig. XY in riferimento alla società JL s.n.c.;

RITENUTO infine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata l´opposizione al trattamento dei dati del ricorrente;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli