g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 maggio 2006 [1306438]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1306438]

Provvedimento del 18 maggio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 9 febbraio 2006 da Lorenzo De Filippo in relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da Consulgestitalia s.r.l.; ciò, con riferimento ad alcune telefonate ricevute da due incaricati di tale società i quali, qualificandosi come "dipendenti della Banca Fineco", gli avrebbero richiesto il pagamento di somme da lui dovute al citato istituto di credito; rilevato che il ricorrente afferma, in particolare, di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza ex art 7 del Codice con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi; rilevato che il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati personali a lui riferiti di cui ha anche sollecitato la cancellazione, oltre all´attestazione che tale operazione è stata comunicata ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 aprile 2006 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota fatta pervenire il 3 marzo 2006 con la quale la società resistente, nel rappresentare di non aver mai ricevuto istanze ex art. 7 del Codice da parte del ricorrente, ha dichiarato di svolgere esclusivamente attività di recupero crediti per conto terzi (prevalentemente per istituti bancari e finanziari) ed ha sostenuto di non detenere nei propri archivi alcun dato personale relativo al ricorrente;

VISTA la nota inviata il 5 marzo 2006 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha sostenuto di aver inviato alla resistente l´istanza ex art. 7 tramite fax inviato per via telematica, della cui ricezione non avrebbe prova;

VISTO il fax inviato da FinecoBank S.p.A. in data 4 aprile 2006, in risposta ad una specifica richiesta del Garante, con il quale tale istituto di credito, nel dichiarare di intrattenere con il ricorrente un rapporto di conto corrente ed un rapporto di finanziamento a medio-lungo termine, ha sostenuto di aver affidato alla resistente una pratica di recupero crediti in relazione ai suddetti rapporti, inizialmente per il periodo 19/10/2005-16/11/2005, e poi fino al 16/01/2006 "a seguito del mancato pagamento delle rate relative al finanziamento"; rilevato che, a tale scopo, il predetto istituto di credito aveva comunicato alla resistente alcuni dati anagrafici e contabili riferiti al ricorrente;

VISTE le due note inviate in data 9 maggio 2006, con le quali la resistente, sulla base di quanto comunicato da FinecoBank S.p.A., ha integrato i riscontri già forniti; rilevato che la resistente ha precisato che, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del mandato che aveva sortito esito negativo, aveva cancellato i dati di tipo anagrafico e contabile dell´interessato che le erano stati comunicati (tanto che alla data di ricezione del ricorso non era stata in grado di rinvenire alcun dato relativo allo stesso nei propri archivi); rilevato, infine, che la resistente ha precisato che i propri dipendenti o collaboratori esterni, nei contatti con i debitori, si qualificano come incaricati e non dipendenti delle società clienti, ed ha anche fornito ulteriori indicazioni in ordine alle modalità ed alla logica del trattamento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dal ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 18 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli