g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1 giugno 2006 [1308692]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1308692]

Provvedimento del 1 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da XY, con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta, contenuta in un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) indirizzata al vescovo dell´arcidiocesi di Firenze, volta a far annotare sull´apposito registro della parrocchia presso la quale era stato battezzato la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; rilevato che il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto solamente una comunicazione datata 27 luglio 2004 con la quale la citata arcidiocesi aveva autorizzato il parroco della parrocchia di KZ ad apporre la richiesta annotazione, di cui, però, l´interessato non aveva ottenuto conferma;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato l´arcidiocesi resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 maggio 2006, con la quale il parroco della citata parrocchia ha comunicato di aver annotato sul registro dei battesimi la volontà del ricorrente di non appartenere più alla Chiesa cattolica, adempimento cui non era stato dato precedentemente corso "per il cambio del parroco";

VISTA la nota inviata via fax il 5 maggio 2006, con la quale il ricorrente medesimo ha dichiarato "di aver ricevuto tutte le risposte alle (…) richieste e di considerare terminato l´iter procedurale (…) intrapreso con soddisfazione piena e totale", ivi compreso il rimborso delle spese del procedimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli