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Provvedimento del 28 giugno 2006 [1318737]

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[doc. web n. 1318737]

Provvedimento del 28 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 21 marzo 2006 con il quale Raffaella Rizzo, rappresentata e difesa dall´avv. Pietro Roccasalva, ha riproposto tutte le richieste già formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice con la quale aveva chiesto a Fiditalia S.p.A. e a Santander Consumer Bank S.p.A. (già Finconsumo Banca S.p.A.) di attivarsi per la cancellazione dei dati che la riguardano dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e da eventuali altri archivi dello stesso tipo cui i dati fossero stati comunicati, nonché a Crif S.p.A. di cancellare i dati stessi; rilevato che la medesima ricorrente ha anche chiesto di porre a carico delle resistenti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota dell´8 maggio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 18 aprile 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha dichiarato di aver già fornito riscontro all´istanza ex art. 7 avanzata dalla ricorrente con nota datata 20 gennaio 2006; rilevato che con tale nota era stato comunicato alla ricorrente che, in relazione al finanziamento erogatole da Fiditalia S.p.A., non erano presenti informazioni creditizie di tipo negativo nell´archivio gestito da Crif S.p.A.; rilevato che Fiditalia S.p.A. ha inoltre sostenuto che, avendo la ricorrente sollecitato nuovamente la "totale cancellazione" dei dati dal sistema gestito da Crif S.p.A., Fiditalia S.p.A., aveva chiesto a quest´ultima società di provvedervi ai sensi dell´art. 6, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) e che in ogni caso, allo stato, "il nominativo della sig.ra Rizzo non è censito in nessuna altra banca dati"; rilevato, infine, che Fiditalia S.p.A., sostenendo di aver dato riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla ricorrente "in data precedente alla presentazione del ricorso", ne ha chiesto il rigetto, almeno nei propri confronti, con attribuzione delle spese del procedimento a carico della ricorrente;

VISTA la nota inviata in data 20 aprile 2006 con la quale Finconsumo Banca S.p.A. ha dichiarato di aver chiesto ai sistemi di informazioni creditizie l´aggiornamento della posizione relativa all´interessata con conseguente eliminazione delle informazioni relative ai ritardi nei pagamenti verificatisi in relazione al finanziamento estinto dalla ricorrente in data 20 gennaio 2004; rilevato che di tale richiesta di aggiornamento la ricorrente era stata informata prima della proposizione del ricorso avendo Finconsumo Banca S.p.A. inviato una comunicazione in merito in data 1° febbraio 2006; rilevato, quindi, che, ad avviso di Finconsumo Banca S.p.A., la conservazione dei restanti dati di tipo positivo relativi a tale finanziamento sarebbe, allo stato, lecita, non essendo ancora decorso il termine di 36 mesi dalla cessazione del rapporto previsto dal citato codice di deontologia e buona condotta; rilevato che Finconsumo Banca S.p.A. ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della ricorrente;

VISTA la nota inviata in data 20 aprile 2006 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che: a) le informazioni creditizie di tipo positivo relative al finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. in data 16 febbraio 2001 ed estinto in data 23 giugno 2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze sono state cancellate "per espressa richiesta da parte dell´ente partecipante, pervenuta in data 03.03.2006, che ne ha richiesto la cancellazione a seguito della manifestata revoca del consenso da parte dell´interessato "; b) la conservazione delle informazioni creditizie relative al finanziamento erogato da Finconsumo Banca S.p.A. in data 30 giugno 2000, attualmente di tipo positivo per effetto dell´avvenuta regolarizzazione dei pregressi ritardi è, allo stato, lecita, non essendo decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza del contratto (gennaio 2004) previsto dall´art. 13, comma 4, del citato codice di deontologia e buona condotta; c) la conservazione delle informazioni creditizie, parimenti di tipo positivo, relative ad un fido di conto erogato dalla Banca Popolare di Novara (rapporto ancora in corso), si giustifica "sulla base del perseguimento delle finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e di tutela del credito a tutt´oggi ancora interamente e perfettamente sussistenti"; rilevato, infine, che Crif S.p.A. ha dichiarato che avrebbe cancellato le informazioni di tipo positivo che riguardano la ricorrente qualora quest´ultima avesse comunicato la revoca del consenso al trattamento dei dati di tipo positivo;

VISTA la nota depositata il 27 aprile 2006 con la quale la ricorrente ha ritenuto insoddisfacenti i riscontri ricevuti ed ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 27 aprile 2006 nella quale la ricorrente, nel manifestare la revoca al trattamento dei dati personali che la riguardano, ha ribadito la richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo positivo attualmente trattate dalle resistenti;

VISTA la nota inviata in data 29 maggio 2006 da Santander Consumer Bank S.p.A. (già Finconsumo Banca S.p.A.) con la quale tale società ha ribadito quanto già espresso nei propri precedenti scritti difensivi, nonché il fax inviato da Crif S.p.A. il 31 maggio 2006, con il quale tale società ha comunicato che, a seguito della revoca del consenso manifestata dall´interessata, ha cancellato tutte le informazioni "positive" alla stessa relative;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Crif S.p.A., avendo tale società cancellato nel corso del procedimento ogni informazione relativa alla ricorrente conservata nel proprio sistema di informazioni creditizie;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Fiditalia S.p.A. avendo tale società provveduto a far cancellare dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., già prima della proposizione del ricorso, le informazioni di tipo "negativo" relative alla ricorrente; considerato, inoltre, che, con nota pervenuta a Crif S.p.A. in data 3 marzo 2006, sempre prima della proposizione del ricorso, Fiditalia S.p.A. aveva sollecitato la cancellazione anche delle informazioni creditizie di tipo "positivo", nonostante la ricorrente non avesse ancora formalmente manifestato la revoca del consenso al trattamento dei dati di tale tipo positivo;

RITENUTO parimenti di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A., avendo la stessa richiesto a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. la rettifica delle informazioni creditizie relative alla ricorrente prima della presentazione del ricorso, così come comunicato all´interessata con lettera del 1° febbraio 2006;

RILEVATO che l´intervenuta revoca del consenso al trattamento dei dati personali di tipo "positivo" -manifestata dalla ricorrente solo nel corso del procedimento- non rileva in ordine alle richieste a suo tempo proposte dall´interessata nei confronti delle resistenti; rilevato, in proposito, che avendo Crif S.p.A. già cancellato tutte le informazioni relative all´interessata, Santander Consumer Bank S.p.A. dovrà dare comunicazione di tale revoca, qualora già non fatto, anche ad Experian Information Services S.p.A. per la cancellazione delle informazioni positive della ricorrente anche da tale archivio;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Fiditalia S.p.A. e Santander Consumer Bank S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli