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Provvedimento del 20 luglio 2006 [1322844]

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 [doc. web n. 1322844]

Provvedimento del 20 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 aprile 2006 da Lucia Garofalo, rappresentata e difesa dall´avv. Annalisa Del Col presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale l´interessata ha ribadito la richiesta già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad ottenere le informazioni relative ad un mutuo erogato nel 1986 da Banco di Sicilia S.p.A. (con particolare riferimento "alle domande di mutuo a suo tempo sottoscritte" dall´interessata e dal suo defunto marito) nonché agli assegni emessi e negoziati nel 1986 in riferimento al conto dove erano confluite le somme ottenute a titolo di mutuo; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 7 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE  le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell´audizione del 5 giugno 2006 e le osservazioni formulate nel fax del 13 luglio 2006 con le quali la stessa ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi ai rapporti contrattuali intrattenuti dal proprio defunto coniuge "contenuti nella domanda di mutuo citata nell´atto di ricorso (…), nonché l´accesso agli assegni sottoscritti dal predetto defunto negli anni 1986 e 1987";

VISTA la memoria anticipata via fax il 27 giugno 2006, con la quale Banco di Sicilia S.p.A. ha riscontrato la richiesta della ricorrente, sostenendo di aver sempre fornito risposta alle richieste dell´interessata (anche con riferimento alla nota del 23 febbraio 2006 formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice) e precisando nuovamente di non detenere i dati personali in questione in quanto, come più volte ricordato, tutte le informazioni richieste non sono più disponibili poiché, atteso il tempo trascorso, la relativa documentazione è stata distrutta previo invio al macero;

RICORDATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso (e non anche dei dati personali precedentemente trattati e non più conservati), estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa e per decisione del titolare medesimo- la consegna in copia dei documenti in questione con l´omissione di ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato;

RILEVATO inoltre che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del cd. testo unico bancario;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata già prima della proposizione del ricorso (da ultimo, con nota del 22 marzo 2006 che risulta pervenuta all´interessata il 31 marzo successivo e nella quale era precisato che la banca non deteneva più i dati richiesti); 

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 20 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli