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Provvedimento del 20 luglio 2006 [1322875]

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[doc. web n. 1322875]

Provvedimento del 20 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali avanzata il 21 ottobre 2005, con la quale Elena Formisano, dopo aver ricevuto dall´avv. Simona Veggetti al proprio domicilio una richiesta di rimborso di 50 euro per una ricarica telefonica erroneamente  effettuata a favore della propria utenza mobile dal sig. Giulio Rossi, ha chiesto all´avv. Veggetti di avere conferma dell´esistenza dei dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento ed i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi o possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del resposabile del trattamento;

VISTO il ricorso presentato l´11 aprile 2006 da Elena Formisano nei confronti dell´avv. Veggetti, con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 31 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie pervenute l´8 maggio e il 15 giugno 2006 con le quali l´avv. Veggetti, nel comunicare i propri estremi identificativi, ha chiarito di aver acquisito, su incarico del sig. Rossi (che invano aveva cercato di ottenere il rimborso dei 50 euro direttamente dalla sig. Formisano), alcuni dati personali della ricorrente (in particolare, nome, cognome, data di nascita e pregressa residenza) dalla società di telefonia mobile interessata a seguito di una specifica procedura, indicata dal medesimo operatore telefonico, che consente a coloro i quali abbiano effettuato un´errata ricarica, dietro produzione della documentazione che attesta la medesima, di venire a conoscenza dei dati personali dell´intestatario dell´utenza che ne ha beneficiato; rilevato che l´avvocato resistente ha anche dichiarato di aver ottenuto l´indicazione dell´attuale residenza della ricorrente dai servizi demografici del Comune di Torino e di aver utilizzato tali informazioni al solo fine di chiedere alla stessa il rimborso dell´erronea ricarica effettuata dal suo cliente;

VISTA la nota pervenuta il 14 giugno 2006 con la quale la ricorrente, nel sottolineare il ritardo del riscontro fornito alle proprie richieste, ha ribadito la propria richiesta relativa alle spese;
RILEVATO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice tenuto conto del completo riscontro fornito alle richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´avv. Veggetti nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´avv. Veggetti, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli