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Provvedimento del 20 luglio 2006 [1323034]

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[doc. web n. 1323034]

Provvedimento del 20 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 aprile 2006, presentato da Clementina De Cesare, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di De Agostini editore S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata al proprio domicilio (relativa all´opera "Winnie the Pooh" edita da tale società), richiamando una precedente istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso la ricorrente si è nuovamente opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 30 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 10 maggio 2006 con la quale la resistente ha dichiarato, tra l´altro, di aver utilizzato i dati personali della ricorrente solo per l´invio di "due promozioni editoriali: Winnie the Pooh (…) e Libri Magici (…)" e di aver, comunque, cancellato i medesimi dati dagli archivi promozionali della società;

VISTE le note anticipate via fax il 15 maggio 2006, il 16 e il 19 giugno 2006, con le quali la ricorrente ha lamentato l´incompletezza dei riscontri ricevuti;

VISTA la nota datata 14 giugno 2006 con la quale la società resistente, ad integrazione dei riscontri già forniti, ha comunicato alla ricorrente le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati ed ha sostenuto, tra l´altro, di aver cancellato i dati della ricorrente dagli archivi promozionali "proprio in accoglimento dell´opposizione espressa" dalla stessa; rilevato che la resistente ha fornito anche indicazioni sulla località (una frazione del Comune di Baronissi) di invio dell´offerta commerciale e sul codice di avviamento postale alla stessa associato;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo fornito la resistente nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di De Agostini editore S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di De Agostini editore S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli