g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 settembre 2006 [1353378]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[Doc. web n. 1353378]

Provvedimento del 20 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 9 giugno 2006 con il quale Nicola Bottone, rappresentato e difeso dall´avv. Cinzia Bernini, ha riproposto la richiesta già formulata nell´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale aveva chiesto a Deutsche Bank S.p.A. di attivarsi per la cancellazione delle "informazioni creditizie di tipo negativo" relative ad un finanziamento estinto con transazione "a saldo e stralcio" il 30 luglio 2003 dal sistema di informazioni creditizie (S.i.c.) gestito da Crif S.p.A. e da eventuali altri archivi dello stesso tipo cui i dati fossero stati comunicati; rilevato che il medesimo ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 5 luglio 2006 con la quale Deutsche Bank S.p.A. ha dichiarato di aver già fornito riscontro all´istanza ex art. 7 avanzata dal ricorrente con nota datata 22 marzo 2006; rilevato che con tale nota era stata comunicata al ricorrente "l´assenza di qualsivoglia segnalazione negativa a suo nome"; considerato che la resistente ha confermato che "a far tempo dal maggio 2006" la stessa Crif S.p.a. ha cancellato tutti i dati relativi al finanziamento in questione, e non solo le informazioni di tipo "negativo" relative all´ avvenuta "regolarizzazione" del credito;

VISTA la nota pervenuta l´8 luglio 2006 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto ed ha insistito per ottenere da Deutsche Bank S.p.A. la prova documentale della effettiva cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" che lo riguardano dal S.i.c. gestito da Crif;

VISTA la nota inviata via fax il 10 luglio 2006 con la quale Deutsche Bank S.p.A., ad ulteriore chiarimento del proprio operato, ha confermato, "attese anche le responsabilità connesse ad eventuali mendaci dichiarazioni" al Garante, la "definitiva cancellazione di tutti i dati personali" relativi al finanziamento in questione da parte di Crif S.p.A., come già esplicitato nella nota del 5 luglio 2006; rilevato che la resistente ha anche chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con attribuzione delle spese a carico del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta il 10 luglio 2006 con la quale il ricorrente ha ribadito le considerazioni espresse nella precedente nota di replica;

VISTO il report Crif inviato in data 4 agosto 2006, in risposta a specifica richiesta del Garante, dal quale risulta che tutti i dati personali che riguardano il ricorrente detenuti in relazione al finanziamento in questione sono stati cancellati dal S.i.c. gestito da Crif S.p.A.;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di Deutsche Bank S.p.A., avendo tale società provveduto a far cancellare dal S.i.c. gestito da Crif S.p.A., già prima della proposizione del ricorso, le informazioni di tipo "negativo" relative al ricorrente, come si evince dalla nota datata 22 marzo 2006 inviata dalla resistente medesima, nonché dal report inviato al ricorrente in data 21 febbraio 2006 da Crif S.p.A. in cui la posizione in questione risultava già censita con la dicitura "nessuna segnalazione" (documenti entrambi allegati all´atto di ricorso);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,  20 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli