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Provvedimento del 11 ottobre 2006 [1357912]

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[doc. web n. 1357912]

Provvedimento del 11 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 maggio 2006, presentato da Reinaldo Di Giannatale nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 22 giugno 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver già cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (2.12.2005)"; rilevato che la resistente ha altresì confermato di aver cancellato, "per effetto dell´intervenuta revoca del consenso", le informazioni creditizie relative ad un prestito finalizzato erogato da Agos S.p.A. il 30 maggio 2002 ed estinto nel giugno 2006 (finanziamento indicato come posizione n. 5 nella nota datata 6 dicembre 2005 inviata all´interessato in riscontro all´istanza ex art. 7 e censita "in quella data con segnalazione di ritardi nei pagamenti regolarizzati", ma divenute nel frattempo informazioni di tipo positivo). Ciò, essendo decorso il termine di conservazione previsto dall´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTO che, nella medesima nota del 22 giugno 2006, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi ad un prestito personale erogato il 5 giugno 2003 da Citicorp Finanziaria-Citifin S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati", nonché ad una carta di credito con pagamento rateale accordata il 3 luglio 2002 da Fiditalia S.p.A. ed ancora in essere "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del predetto codice di deontologia e di buona condotta e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che con la predetta nota la resistente ha chiesto al Garante il rigetto del ricorso e di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota del 10 luglio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA le note inviate da Fiditalia S.p.A. e Citicorp Finanziaria-Citifin S.p.A. rispettivamente il 31 luglio e il 4 agosto 2006, in risposta a specifiche richieste di questa Autorità, con le quali le predette società hanno confermato l´esattezza delle informazioni conservate nell´archivio di Crif S.p.A.;
RITENUTO alla luce dei riscontri forniti dalla resistente di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RITENUTO, invece, che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente sia infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento;

Roma, 11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli