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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Banca Sella S.p.a. - 14 settembre 2006 [1368804]

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[doc. web n. 1368804]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Banca Sella S.p.a. - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 39 del 14 settembre  2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa predisposto in data 28 ottobre 2004 nei confronti di Banca Sella S.p.a., con sede in Biella via Italia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 24029 datata 16 giugno 2004) ed a fronte di specifica delega di questa Autorità (n. 26333 del 15 luglio 2004), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 28 ottobre 2004 dai quali è risultato che:

a) la banca tratta, tra l´altro, dati biometrici, in particolare impronte digitali;

b) il loro trattamento è effettuato per mezzo di un´impianto denominato "biodigit" che consente la rilevazione di dati biometrici associati ad immagini;

c) il trattamento, effettuato per dichiarate finalità di sicurezza, viene svolto presso alcune succursali dell´azienda di credito reputate a rischio; considerato che, come dichiarato per conto della banca, per detti trattamenti, (iniziati prima del 1° gennaio 2004), è stata effettuata la notificazione ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, ma non anche la nuova e diversa notificazione ai sensi dell´art. 37 del Codice;

VISTO il verbale n. 27 del 3 novembre 2004 con cui si è contestata alla predetta Banca Sella S.p.a. la violazione prevista dell´art. 37 (e sanzionata dall´art. 163) del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale Banca Sella S.p.a. ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice avendo però effettuato, nell´anno 2000, la notifica all´Autorità allora prescritta ai sensi della legge n. 675/1996; rilevato che la banca ha osservato che l´art. 181, comma 1 lett. c) del Codice non menziona espressamente, per coloro che abbiano già effettuato a suo tempo la notificazione, la necessità di ripeterla e che per tale motivo la stessa ha ritenuto di non dover effettuare una ulteriore notificazione ai sensi dell´art. 37 comma 1 lett. a) del Codice;

RILEVATO che l´attività svolta dalla banca configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla banca nelle memorie difensive non siano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento in quanto risulta accertata, e non è oggetto di contestazione, la circostanza che la banca effettua trattamenti di dati personali del tipo di quelli elencati alla lettera a)  dell´art. 37, comma 1. In base al nuovo istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal  Codice, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice all´art. 37, comma 1 (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). L´art. 37, comma 2, del Codice demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quelli sottratti all´obbligo di notificazione. Dalla nuova disciplina del Codice è derivato, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante. Il titolare del trattamento che aveva iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione da effettuarsi entro il termine transitorio del 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che è stata invece ritardata nel caso di specie;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del  pagamento di una  somma da diecimila euro a sessantamila euro con la  sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività di trattamento svolta avente delicati riflessi sugli interessati, nonché alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di ventimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche di cui, una di maggiore tiratura a livello nazionale identificata nel "Corriere della Sera" e, l´altra, nell´ "Eco di Biella";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

alla Banca Sella S.p.a., con sede in Biella via Italia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163, del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio per estratto della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. art. 163 del Codice, per estratto, per una sola volta sulle testate giornalistiche "Corriere della Sera" ed "Eco di Biella".

INGIUNGE

alla medesima Banca di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 20.000,00 (ventimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Biella", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1368804
Data
14/09/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca