g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl n. 5 Crotone - 13 febbraio 2007 [1385779]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1385779]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl n. 5 Crotone - 13 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 10 del 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 19 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale n. 5 di Crotone (di seguito "Asl"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Crotone, via G. Corigliano s.n.c., per la violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 19 maggio 2005 dai quali è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare,  trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice (dati genetici e dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica e relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria, trattati su supporti elettronici e cartacei) da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato altresì, come dichiarato dalla Asl, che quest´ultima ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 8 luglio 2004 e quindi oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 104 del 19 maggio 2005 con cui si è contestata alla predetta Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal Direttore generale dell´Asl in sede di accertamento, con le quali ha esposto di non aver effettuato tempestivamente la notificazione non avendo, all´epoca, la Regione Calabria attivato "la casella postale richiesta dalle procedure specifiche per la notificazione al Garante"; argomentazione ribadita anche nello scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale il medesimo Direttore generale ha specificato che tale attivazione, legata alla più generale introduzione del "portale unico regionale" della Regione Calabria, si sarebbe realizzata alla fine del mese di giugno del 2004; rilevato, altresì, che l´Asl ha richiesto l´archiviazione della contestazione;

RILEVATO che l´Asl ha documentato alcune obiettive difficoltà che non possono, però, ritenersi idonee ai fini dell´archiviazione della contestazione. Ciò, in quanto l´Asl, pur non disponendo, eventualmente, di un proprio dominio web o di una propria casella di posta elettronica, avrebbe potuto avviare in ogni caso tempestivamente la procedura di notificazione al Garante illustrata nella scheda informativa predisposta dall´Autorità nel gennaio 2004 e pubblicata nell´apposita sezione del sito . Tale procedura non prevedeva che la notificazione si dovesse inviare per posta elettronica, essendo sufficiente utilizzare una comune connessione in Internet. Come specificato nella predetta scheda informativa, l´Asl avrebbe potuto anche avvalersi di uno degli intermediari convenzionati per l´invio al Garante della notificazione (ad esempio, uno dei numerosi uffici postali abilitati, oppure un libero professionista); rilevato che, in base a tali opportunità, l´Asl avrebbe potuto lasciare al Garante, come recapito, una casella di posta elettronica dell´intermediario (oppure una comune casella di posta attivata gratuitamente presso uno dei numerosi fornitori di servizi di comunicazione elettronica presenti sul mercato);

RITENUTA, pertanto, sussistente la responsabilità dell´Asl in ordine alla violazione contestata;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta  su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel giornale "Il Corriere della Sera" e l´altra, a livello locale, nel giornale "Il Giornale di Calabria";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale n. 5 di Crotone, in persona del rappresentante legale pro-tempore, sita in Crotone, via Corigliano s.n.c., di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, indicata  in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, e sulle testate giornalistiche "Il Corriere della Sera" e "Il Giornale di Calabria";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Catanzaro – succursale di Crotone", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1385779
Data
13/02/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca