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Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di Borsa italiana S.p.A - 26 aprile 2007 [1402630]

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[doc. web n. 1402630]


Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di Borsa italiana S.p.A - 26 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 4, comma 1, lett. e) e 27 del Codice;
 
VISTA l´
 autorizzazione generale n. 7/2005 rilasciata dal Garante, ai sensi dell´art. 40 del Codice, il 21 dicembre 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 3 gennaio 2006;

VISTA la richiesta di autorizzazione per il trattamento dei dati giudiziari presentata ai sensi dell´art. 41 del Codice da Borsa Italiana S.p.a., società che svolge l´attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari;

VISTO l´art. 61, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), il quale prevede che, al fine di garantire l´esistenza di particolari requisiti soggettivi in coloro i quali partecipano in misura significativa al capitale di una società di gestione dei mercati regolamentati, "il Ministero dell´economia e delle finanze, sentita la Consob, determini con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante";

VISTO l´art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell´articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni), che individua quali requisiti di onorabilità dei soggetti che partecipano in una società di gestione dei mercati regolamentati o in una società di gestione accentrata di strumenti finanziari in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, l´assenza di alcune situazioni alle quali possono riferirsi i provvedimenti di cui all´art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti);

VISTO il provvedimento emanato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dalla Banca d´Italia il 24 gennaio 2002, contenente le "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)";

CONSIDERATO che le previsioni normative sopra indicate comportano un trattamento dei dati giudiziari a fini di accertamento dei requisiti di onorabilità che è previsto dalla citata  autorizzazione generale n. 7/2005 , la quale non è tuttavia applicabile al caso di specie in ragione della predetta specifica natura della società istante;

CONSIDERATO che il Garante si è riservato di prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali (come ribadito nel Capo VI, punto 5) della citata autorizzazione  n. 7/2005 );

RITENUTO che il trattamento effettuato dalla Società Borsa Italiana oggetto della richiesta di autorizzazione riguarda i soli soggetti (in numero esiguo) partecipanti al capitale della società in misura superiore alla predetta soglia e diversi da quelli individuati al par. 8, parte II delle menzionate "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari";

RAVVISATA l´esigenza di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell´autorizzazione  n. 7/2005 ;

VISTO l´art. 167, comma 2, del Codice che sanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

VISTO l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTO l´art. 41 del Codice;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

AUTORIZZA

Borsa Italiana S.p.a. a trattare i dati a carattere giudiziari dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l´applicazione dell´articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di quanto prescritto nei provvedimenti attuativi menzionati in premessa.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previste dall´ autorizzazione generale n. 7/2005 .

Roma, 26 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli