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Provvedimento del 31 gennaio 2008 [1491641]

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[doc. web n. 1491641]

Provvedimento del 31 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 9 ottobre 2006 rivolta, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e ribadita anche in successiva corrispondenza, da XY e XZ a Ina Assitalia S.p.A. al fine di conoscere l´origine dei dati personali che riguardano loro e i propri figli minori "riferiti all´inseminazione artificiale ed alla minaccia di aborto al 5° mese" contenuti nell´atto di appello (e in una perizia tecnica allo stesso allegata) proposto dalla società dopo una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il risarcimento del danno subito da uno dei figli minori dei ricorrenti per aver contratto, durante il suo ricovero in una struttura pubblica assicurata con la predetta compagnia di assicurazione, subito dopo la nascita, un´infezione ospedaliera che ha avuto come esito danni cerebrali gravi;

VISTI i successivi riscontri inviati per conto di Ina Assitalia S.p.A. con i quali è stato dichiarato che le informazioni in questione, acquisite da un legale, successivamente deceduto, sarebbero state tratte dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e, in particolare, da due cartelle cliniche;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 ottobre 2007 da XY e XZ (rappresentati e difesi dall´avv. Massimiliano De Luca), in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori WZ e YZ, nei confronti di Ina Assitalia S.p.A., con il quale i ricorrenti, insoddisfatti dei riscontri ottenuti e rilevando che una delle due cartelle cliniche citate non sarebbe mai stata depositata in giudizio, hanno ribadito la richiesta relativa all´origine dei dati e si sono opposti a ogni ulteriore utilizzo della perizia tecnica contenente tali informazioni, chiedendo anche la restituzione della documentazione in questione e l´irrogazione di "sanzioni" a carico del titolare del trattamento;

RILEVATO che con il ricorso i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 12 dicembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 21 novembre 2007 con la quale Ina Assitalia S.p.A., nel richiamare i precedenti riscontri, ha ribadito che le informazioni in questione sarebbero state tratte dal proprio "fiduciario dalle cartelle di day hospital del KW presso l´ospedale Bambino Gesù di Roma e del KZ presso il policlinico Umberto I, fornitegli dal (…) centro liquidazione danni, che a sua volta le aveva ricevute" dal legale deceduto, allegando copia delle stesse "così come compaiono" nel proprio fascicolo;

VISTA la memoria inviata via fax il 23 novembre 2007 con la quale la resistente, nel ricostruire l´intera vicenda giudiziaria che la vede contrapposta in appello ai ricorrenti e nel rilevare di avere fornito un riscontro all´unica richiesta formulata con interpello preventivo (relativa all´origine dei dati), ha integrato e meglio specificato le informazioni già fornite, sostenendo che da una "ricognizione sul fascicolo di primo grado depositato presso la cancelleria della Corte d´Appello, allo stato nello stesso non si rinviene copia della documentazione di cui si verte, ma" che, tuttavia, tale fascicolo "risulta privo dell´elenco dei documenti depositati, mentre la numerazione dei documenti presenti appare lacunosa e discontinua" e che da tali circostanze si desumerebbe che alcuni documenti sarebbero stati asportati;

RILEVATO che la resistente ha anche chiesto di porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTO il verbale dell´audizione del 27 novembre 2007 nel corso della quale i ricorrenti hanno eccepito l´assenza di "alcun timbro o attestazione di autenticità che (…) dimostrino la provenienza" dei documenti che contengono le informazioni oggetto di ricorso e ne hanno chiesto il blocco e la restituzione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali oggetto di contestazione avendo il titolare del trattamento fornito, prima e dopo la presentazione del ricorso, sufficiente riscontro al riguardo (anche mediante l´invio della relativa documentazione) con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante";

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile l´opposizione al trattamento e la richiesta di blocco dei dati personali, dal momento che le stesse non risultano essere state avanzate al titolare del trattamento mediante l´interpello preventivo di cui all´art. 146 del Codice;

RITENUTO di dover altresì dichiarare inammissibili le restanti richieste che non rientrano tra le posizioni giuridicamente tutelate dall´art. 7 del Codice e che non possono quindi essere fatte valere con ricorso ex artt. 145 e s. del Codice dinanzi a questa Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli