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Provvedimento 2 aprile 2008 [1514254]

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[doc. web n. 1514254]

Provvedimento 2 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 dicembre 2007 da Pasquale Nobile nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, già dipendente della società, ha ribadito la richiesta di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano in qualunque forma detenuti e la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riferimento a quelli relativi "al residuo debito per il prestito, per acquisto di prima abitazione, concesso nel 2000 dalla Telecom Italia (…)";

RILEVATO che l´interessato ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 25 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 23 gennaio 2008 con la quale Telecom Italia S.p.A., nel dichiarare di aver smarrito la cartella personale e il libretto di lavoro dell´interessato (circostanza per la quale è stata presentata denuncia alla Questura di Roma) ha sostenuto di aver comunicato i dati personali del ricorrente, ancora in suo possesso, già nel luglio del 2007;

RILEVATO che, con riferimento alla richiesta volta a conoscere il debito residuo nei confronti della resistente, Telecom Italia S.p.A. ha reso noto di aver ceduto il credito a Tnt Logistics Italia S.p.A. (ora Ceva Logistics S.p.A.), succeduta a Telecom Italia S.p.A. nel rapporto di lavoro con il ricorrente a seguito di cessione del ramo d´azienda avvenuta il 1° marzo 2003;

VISTO che con nota inviata via fax il 4 febbraio 2008 il ricorrente, prendendo atto del riscontro fornito dal titolare, ha manifestato perplessità in ordine all´esattezza e alla completezza dei dati forniti, sottolineando che la sua richiesta era riferita alla totalità delle informazioni detenute dalla società (e non limitata, quindi, ai soli dati compresi nella cartella personale, peraltro smarrita);

VISTA la lettera del 13 marzo 2008 con la quale Telecom Italia S.p.A., nel confermare (in riferimento ai "procedimenti legali" promossi dal ricorrente) di non disporre di ulteriori dati rispetto a quelli già comunicati, ha trasmesso "all´esito delle nuove verifiche svolte" l´elenco delle informazioni in possesso di Accenture S.p.A., responsabile del trattamento per la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli