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Marketing via fax: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell'interessato - 27 no...

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[doc.  web n. 1576108]

Marketing via fax: possibile inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali solo con il consenso preventivo dell´interessato - 27 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere adottate in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie per gli interessati riconosciute, anche rispetto agli elenchi categorici, riconosciute ai sensi dell´art. 130 del Codice per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate anche via telefax;

VISTA la segnalazione di Carla Corsetti del 23 maggio 2008 con la quale è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati inviati da Aesse Contact s.r.l., con sede legale in Benevento, Via Torretta, 2  per promuovere proprie offerte commerciali;

VISTA la nota inviata in data 25 luglio 2008, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale Aesse Contact s.r.l. ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che "il nominativo del segnalante è stato raccolto dagli archivi contenuti sul CD-ROM "pagine elettroniche business" fornito dalla società Telextra s.r.l.";

RILEVATO che nella medesima nota Aesse Contact s.r.l. ha asserito che il consenso dell´interessato non sarebbe necessario trattandosi di dati provenienti da elenchi "categorici" e che "l´obbligo dell´informativa non si applica agli editori (Telextra s.r.l.) di tali elenchi "categorici" per motivi di difficoltà e onerosità"; "pertanto, tale obbligo può essere assolto pubblicando su quotidiani, a diffusione nazionale, l´informativa in oggetto";

RILEVATO, che dagli atti non risulta che Aesse Contact s.r.l. abbia fornito l´informativa agli interessati;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2, del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che tale presupposto non viene meno nel caso in cui i dati dell´interessato siano reperibili da elenchi categorici o da elenchi pubblici (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it doc. web n. 29840);

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, sia stato acquisito prima dell´inizio del trattamento dei dati uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante telefax, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da Aesse Contact s.r.l. senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare a Aesse Contact s.r.l. la violazione amministrativa concernente l´omessa informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato nel caso di specie in modo lecito ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Aesse Contact s.r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in relazione all´invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali per mezzo di telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (v. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Aesse Contact s.r.l. l´ulteriore trattamento illecito dei dati personali effettuato tramite invio per telefax di materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati;

Roma, 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli