g-docweb-display Portlet

Divieto all'invio di comunicazioni promozionali via telefax senza consenso preventivo - 22 maggio 2009 [1621340]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1621340]

Divieto all’invio di comunicazioni promozionali via telefax senza consenso preventivo - 22 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del Cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione dell´Ing. Ferdinando Dall´Acqua del 22 ottobre 2008, con la quale è stata lamentata la ricezione di fax indesiderati da parte della società IBG Business Guarantee (di seguito indicata come IBG), contenenti la promozione di alcuni servizi di finanziamento aziendale;

VISTA la nota inviata in data 14 gennaio 2009, a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale IBG ha affermato, riguardo alle modalità e forme di raccolta dei dati personali, che il numero di fax del segnalante, come per il numero delle altre società destinatarie delle comunicazioni promozionali, è stato reperito tramite la consultazione di CD-Rom organizzati per categorie merceologiche/professionali fra cui "Kompass" e "pagine gialle";

RILEVATO che, nella medesima nota, la società ha dichiarato che si limita a ricevere "richiesta di eliminazione numero (telefonico) da parte di chi non vuole essere disturbato" e a soddisfarla cancellando prontamente il detto numero, senza quindi chiedere il preventivo consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali a quel determinato numero;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale questa Autorità ha individuato le modalità e garanzie per l´inserimento e il successivo utilizzo dei dati personali di abbonati e utenti negli elenchi telefonici alfabetici del c.d. "servizio universale";

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale questa Autorità ha individuato procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), prescrivendo anche alcune misure che devono essere adottate in riferimento alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori emergente da tale provvedimento fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato, e che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, tale consenso sia stato richiesto all´interessato, prima dell´inizio del trattamento dei dati;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato da IBG senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di IBG un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di IBG un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´omessa informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a IBG Business Guarantee, con sede legale in Cusano Milanino (MI), Via Isonzo, 38, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a IBG Business Guarantee di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 19 giugno 2009.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi