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Diffusione di dati reddituali sui quotidiani - 18 febbraio 2010 [1705106]

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[doc. web n. 1705106]

vedi anche
[provvedimento del 2 luglio 2003]
[provvedimento 18 ottobre 2007]

Diffusione di dati reddituali sui quotidiani - 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA la segnalazione datata 11 giugno 2009 presentata dal Movimento difesa del cittadino di YQ in nome e per conto del dott. XY, che lamenta una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte del quotidiano "ZW" del ZZ, edito da "KW", degli elenchi di alcuni cittadini residenti nella città di YQ e dei relativi redditi per l´anno 2006 a corredo di un articolo intitolato "XX";

VISTA la nota del 12 ottobre 2009 dell´Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Audit e Sicurezza-;

VISTE le deduzioni fatte pervenire in data 20 ottobre 2009 dall´ufficio legale di "KW";

VISTO il predetto articolo del ZZ de "ZW" che riporta il dibattito sulla proposta dell´allora segretario del Partito democratico di applicare un´aliquota aggiuntiva del 2% ad una particolare categoria di cittadini ovvero ai contribuenti con un reddito Irpef dichiarato di oltre 120 mila euro annui;

VISTO che, a conclusione di tale articolo, veniva riportata una tabella con l´elenco dei cittadini residenti nella città di YQ con un reddito superiore a 120 mila euro e l´indicazione del reddito percepito da ognuno di essi nel 2006;

RILEVATO che l´art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 assicura la consultabilità di determinate fonti al fine di favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali;

RILEVATO che "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare,  provvedimento del 2 luglio 2003, doc. web 1081728);

VISTO che l´art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, come recentemente modificato con d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, disciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all´Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi, depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati ai fini della consultazione "nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge";

RITENUTO che tale disposizione, costituisce, ai sensi dell´art. 19, comma 3 del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti;

RILEVATO che l´Agenzia delle entrate – Direzione centrale audit e sicurezza – ha dichiarato di non aver comunicato al quotidiano in questione i dati oggetto della segnalazione e di non aver diffuso ancora alcuna informazione relativa ai redditi riferiti all´anno 2006 nelle forme previste dall´art. 69, comma 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, "dal momento che la materiale predisposizione degli elenchi dei contribuenti, relativamente alle dichiarazioni del 2006, non ha ancora avuto luogo";

CONSIDERATO, pertanto, che i dati pubblicati dal quotidiano "ZW" relativamente ai redditi del 2006 non risultano essere stati acquisiti nei modi previsti dal suddetto art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e che, conseguentemente, l´acquisizione dei predetti dati non risulta lecita;

RILEVATO che il trattamento dei dati in esame è stato effettuato per finalità giornalistiche e che, in base alla disciplina vigente in materia, i dati personali devono essere acquisiti in modo lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali –d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO che, nel caso di specie, la diffusione del nome e cognome delle persone e dei relativi redditi, anche se in ipotesi ritenuta rispondente a finalità di interesse pubblico, risulta in ogni caso contrastante con i princìpi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici (in tal senso cfr Provv. 18 ottobre 2007, doc web. 1454901, in ordine ad analoga vicenda relativa alla pubblicazione di elenchi di contribuenti del Comune di Bologna);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO di dover disporre nei confronti di "KW", in qualità di editore titolare del trattamento in oggetto, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano "ZW" dei dati reddituali relativi all´anno d´imposta 2006 concernenti i cittadini di YQ con un reddito superiore ai 120 mila di euro di cui alla segnalazione in questione in assenza degli specifici presupposti normativi di cui all´art. 69 del d.P.R. n. 600/1973;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di "KW", in qualità di editore titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano "ZW" dei dati reddituali relativi all´anno d´imposta 2006 di cui alla segnalazione in questione in assenza degli specifici presupposti normativi di cui all´art. 69 del d.P.R. n. 600/1973.

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli