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Provvedimento del 23 febbraio 2012 [1884180]

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[doc. web n. 1884180]

Provvedimento del 23 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 68 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO che il notaio XY, il quale nel 2003 aveva sottoscritto un abbonamento "per aziende e professionisti" con Fastweb S.p.A. per l´utilizzo di due linee telefoniche preesistenti comunicando all´atto della sottoscrizione i dati relativi all´indirizzo del proprio studio notarile, ove erano installate le linee in questione, vale a dire "via KW – Torino", avendo riscontrato a decorrere dal 2009 che sui siti www.paginebianche.it e www.paginegialle.it l´indirizzo dello studio notarile associato a tali linee risultava essere "via JH – Castiglione Torinese", ha ripetutamente chiesto a Fastweb S.p.A. con istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di rettificare tali dati inserendoli correttamente all´interno degli elenchi telefonici on-line; non avendo ricevuto positivo riscontro, l´interessato, rappresentato e difeso dall´avv. Roberta Malabaila, in data 15 novembre 2011 ha proposto ricorso ribadendo la propria richiesta di rettificazione dei dati; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 gennaio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 1°dicembre 2011 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver corretto i dati relativi all´indirizzo dello studio notarile del ricorrente presenti sui propri sistemi riservandosi di effettuare "tutti gli accertamenti tecnici possibili per individuare l´origine del disguido" lamentato;

VISTA la nota inviata in data 7 dicembre 2011 con la quale il ricorrente ha evidenziato che a tale data sui siti dei citati elenchi telefonici on-line nessun aggiornamento era stato apportato all´indirizzo dello studio notarile associato alle linee telefoniche in questione, indirizzo che quindi continuava a corrispondere a "via JH – Castiglione Torinese";

VISTA la nota fatta pervenire in data 11 gennaio 2012 con la quale la società resistente, nel sostenere che il disguido lamentato dal ricorrente era imputabile ad un disallineamento tra i dati presenti nella "apposita sezione della MyFastPage di pertinenza del cliente" e quelli disponibili nei sistemi della direzione consumer della società, ha confermato che tale inconveniente è stato risolto con conseguente riallineamento dei dati e contestuale correzione delle informazioni riportate sugli elenchi telefonici on-line;

VISTA la nota fatta pervenire in data 25 gennaio 2012 con la quale il ricorrente ha rilevato che la sede dello studio è stata effettivamente aggiornata e risulta indicata in "via JJ – Torino", pertanto con un numero civico errato (quello esatto è il n. 14)  che corrisponde a quello di una farmacia;

VISTA la nota datata 9 febbraio 2012 con la quale il ricorrente ha dichiarato che a tale data sui siti www.paginebianche.it e www.paginegialle.it" le linee telefoniche "risultano finalmente abbinate in maniera corretta allo studio notarile del Notaio XY sito in Via JH a Torino"; pertanto il ricorrente ha rinnovato unicamente la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota fatta pervenire in data 21 febbraio 2012 con la quale il ricorrente ha sostenuto di aver accertato, a seguito di alcune verifiche, che alla data della nota l´indirizzo associato ad una delle due linee telefoniche in questione risultava nuovamente errato sui siti www.paginebianche.it e www.paginegialle.it e pertanto ha ribadito la propria richiesta di aggiornamento mediante correzione del dato;

VISTA la nota fatta pervenire in data 21 febbraio 2012 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver approntato le misure interne "per verificare alacremente il disservizio";

VISTA la nota fatta pervenire in data 22 febbraio 2012 con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver nuovamente eliminato dai sistemi interni l´indirizzo errato associato al ricorrente e di aver effettuato una modifica manuale dei dati sul sistema per la pubblicazione, modifica che "potrà essere visibile sugli elenchi categorici online nell´arco di venti giorni"; inoltre, la società resistente ha sostenuto che continuerà "ad esaminare il processo coinvolto al fine di comprendere nel dettaglio quale possa essere stata l´anomalia nello svolgimento del processo stesso";

RILEVATO che nel corso dell´istruttoria sono pervenuti una pluralità di riscontri da parte della società resistente la quale, pur avendo assicurato di aver fornito positivo riscontro alle richieste del ricorrente attraverso la correzione dei dati richiesti, non è stata in grado di garantire la permanenza del dato corretto sui siti degli elenchi pubblici on-line; visto, tuttavia, che nell´ultima nota inviata in data 22 febbraio 2012, la resistente ha sostenuto di aver effettuato una serie di interventi tecnici per la definitiva eliminazione dell´anomalia ma che la modifica del dato sui siti degli elenchi categorici on-line sarà visibile solo tra venti giorni; ritenuto, pertanto, a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di dover accogliere il ricorso e di ordinare a Fastweb S.p.A. di dare conferma al ricorrente ed a questa Autorità dell´avvenuta correzione dei dati personali del ricorrente sui siti degli elenchi pubblici on-line, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Fastweb S.p.A. di dare conferma al ricorrente ed a questa Autorità dell´avvenuta correzione dei dati personali del ricorrente sui siti degli elenchi pubblici on-line, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli