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Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici per N...

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[doc. web n. 1892806]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici per Napoli e provincia  - 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 459 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 18 novembre 2009 nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici per Napoli e provincia (di seguito denominata "Soprintendenza"), con sede in Napoli, Piazza Plebiscito n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la violazione degli articoli 13, 17 e 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

CONSIDERATO che, a seguito della nota dell´Unità strumenti elettronici di rilevamento del 18 maggio 2009, prot. n. 11024/40568, con cui si rilevava la necessità di effettuare accertamenti presso la sede della Soprintendenza, l´Autorità formulava una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice (n. 22428/40568 del 14 ottobre 2009) da delegare al Nucleo privacy della Guardia di finanza;

VISTO il verbale di operazioni compiute, redatto dal suddetto Nucleo in data 17 novembre 2009, da cui risulta che presso la sede della Soprintendenza è installato, sin da ottobre 2004, un sistema di rilevamento di dati biometrici, a fronte del quale non è stata fornita idonea informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice, e non sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, e alla notificazione di cui all´art. 37, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;

VISTO il verbale n. 69/2009 del 18 novembre 2009 con cui sono state contestate al predetto ente le violazioni amministrative previste dagli artt. 161, 162, comma 2-bis e 163 del Codice, in relazione agli artt. 13, 17 e 37, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la Soprintendenza ha dichiarato di avere più volte comunicato al Garante, sin dal 22 marzo 2005, le caratteristiche tecniche e le finalità del sistema di rilevamento dei dati biometrici installato presso la propria sede, allo scopo di ottenere una pronuncia da parte dell´Autorità sulla conformità del sistema suddetto alla normativa in materia di privacy. A seguito, poi, dell´adozione del provvedimento recante "Linee guida  in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" avvenuta il 14 giugno 2007, la parte, con la nota del 12 settembre 2007, "evidenziava la piena compatibilità della installazione del sistema de quo anche con le previsioni del suddetto provvedimento del Garante", in particolare nella previsione di cui al punto 7.2. Nel merito delle contestazioni, la parte ha rilevato che:

- l´informativa era stata resa ai dipendenti con comunicazione di servizio n. 6 dell´11 maggio 2004, dunque, prima che il sistema venisse installato, come risulta anche dal verbale di operazioni compiute;

- con riferimento alla violazione di cui all´art. 17 del Codice, posto che "la programmazione del sistema risale all´anno 2002, vale a dire ben cinque anni prima della pubblicazione delle prescrizioni di cui a [tale] provvedimento", ne consegue la "inimputabilità di eventuali (inesistenti) violazioni delle stesse al titolare del trattamento, in forza dell´art. 1 della legge 689/1981 (principio di legalità), che impedisce l´irrogazione di sanzioni in forza di una normativa intervenuta successivamente alla commissione della violazione";

- quanto alla violazione per omessa notificazione, questa non sussisterebbe date le numerose note e comunicazioni inviate all´Autorità riportanti le caratteristiche dell´impianto;

- infine, "atteso il tenore delle contestate infrazioni, tutte consistenti in assunte violazioni a carattere istantaneo (…), in relazione ad un sistema di rilevazione, programmato nel 2002 e posto in esercizio il 18.10.2004, (…) deve ritenersi inutilmente spirato il termine quinquennale di prescrizione";

LETTO il verbale di audizione delle parti, redatto in data 16 dicembre 2010 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la Soprintendenza, oltre a ribadire quanto affermato negli scritti difensivi, ha rilevato di aver ricevuto la nota dell´Unità strumenti elettronici di rilevamento, con cui sono indicate le modalità per ottenere l´autorizzazione all´utilizzo del sistema di rilevamento biometrico, solo in data 19 febbraio 2010, laddove tale comunicazione era auspicabile venisse fornita in tempi precedenti;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano solo parzialmente idonee ad escludere la responsabilità dell´ente in ordine a quanto contestato. Con riguardo alla contestazione di cui all´art. 161, si evidenzia che l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice, resa per mezzo della comunicazione di servizio n. 6 dell´11 maggio 2004, risulta inidonea poiché priva di tutti gli elementi previsti dalla norma. Con riguardo, invece, alla violazione dell´art. 37 del Codice, si fa presente che le note inviate all´Autorità non configurano in alcun modo l´adempimento della notificazione che, invece, deve essere effettuato nelle forme stabilite dall´art. 38 del Codice; si fa altresì presente che la parte avrebbe dovuto adempiere per il solo fatto di trattare dati biometrici, come stabilisce l´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice. Si evidenzia, inoltre, che l´omessa notificazione del trattamento sostanzia un illecito omissivo di natura permanente, per il quale il momento della consumazione coincide con la cessazione della condotta (effettuazione della notificazione) ovvero con il momento in cui la violazione viene accertata. Tale condotta omissiva, peraltro, non risulta essere cessata, diversamente da quanto ritenuto, poiché, ad oggi non è stata ancora effettuata nessuna notificazione secondo le modalità previste dall´art. 38 del Codice. Pertanto, anche le osservazioni relative alla prescrizione della suddetta violazione appaiono inconferenti;

RITENUTO, invece, che poiché il provvedimento del Garante del 14 giugno 2007, recante "Linee guida  in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", non è stato adottato né ai sensi dell´art. 17, comma 2, né ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), il mancato adempimento delle indicazioni ivi contenute sulla verifica preliminare non integra la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2- bis;

RILEVATO, quindi, che l´ente ha effettuato un trattamento di dati biometrici, senza rendere un´informativa idonea ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza effettuare la notificazione di cui all´art. 37, comma 1, lett. a);

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, le violazioni oggetto del procedimento sanzionatorio assumono una particolare connotazione se valutate in relazione agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, delle modalità concrete della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico dovuta al fatto che il trattamento dei dati biometrici è stato effettuato in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutata negativamente la circostanza che l´ente non ha effettuato nessuno degli adempimenti richiesti dalla normativa;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che l´ente non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) trattandosi di ente pubblico, le condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non sostanziano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 161, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione dell´art. 163;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio con riferimento alla violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

ORDINA

alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici per Napoli e provincia, con sede in Napoli, Piazza Plebiscito n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 163 del Codice,

INGIUNGE

alla medesima amministrazione di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1892806
Data
01/12/11

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca