g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 luglio 2012 [1926458]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1926458]

Provvedimento del 5 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 5 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 aprile 2012 presentato da XY nei confronti di Poggio degli Ulivi soc. agr. a r.l. (gestore di "Monferrato Resort"), con cui il ricorrente, nel contestare la ricezione di numerose comunicazioni a carattere promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica (XY@tiscali.it), ha ribadito l´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la quale si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini commerciali e promozionali, sollecitandone altresì la cancellazione; l´interessato ha chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 25 maggio 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 aprile 2012 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Meda, ha precisato che "in data 21.12.2011 la struttura ricettiva "Monferrato Resort" veniva contattata dall´interessato il quale comunicava il proprio indirizzo di posta elettronica XY@tiscalinet.it autorizzando l´inserimento nella mailing list e ricevendo in seguito le newsletter commerciali"; nella medesima nota la resistente ha dichiarato che già in data 18 gennaio 2012, non appena ricevuta l´istanza di cancellazione dalla banca dati in relazione all´indirizzo di posta elettronica XY@tiscali.it, ha provveduto alla cancellazione medesima, salvo poi accertare, a seguito della proposizione del ricorso, che il ricorrente "risultava inserito nella mailing list aziendale con l´indirizzo XY@tiscalinet.it", il quale è stato quindi anch´esso "prontamente cancellato";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 2 maggio 2012 con la quale il ricorrente, nel contestare l´affermazione di controparte secondo cui lo stesso si sarebbe iscritto nella banca dati della resistente e nel sottolineare come gli indirizzi XY@tiscalinet.it e XY@tiscali.it siano con ogni evidenza equivalenti, in quanto il suffisso è stato nel tempo modificato solo in ragione di un aggiornamento interno di Tiscali, ha reiterato la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice,  non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle istanze dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poggio degli Ulivi soc. agr. a r.l. nella misura di euro 250, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Poggio degli Ulivi soc. agr. a r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro  

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli