g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 settembre 2012

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2076094]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 aprile 2012 da XY con il quale il ricorrente ha ribadito nei confronti di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., la richiesta (alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro) formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di attivarsi per ottenere la cancellazione dell´iscrizione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d´Italia; ciò in quanto l´importo oggetto di segnalazione (afferente ad un´esposizione debitoria connessa ad un contratto di conto corrente), ad avviso del ricorrente, "è con certezza prescritto per decorrenza del termine ordinario decennale" dal momento che dal maggio 1998 ad oggi nessuna azione volta al recupero del credito sarebbe stata promossa nei confronti del ricorrente né da UniCredit Banca S.p.A. (con la quale era stato acceso nel 1993 il rapporto di conto corrente), né da Aspra Finance (società del gruppo bancario Unicredit) divenuta nel 2008 cessionaria del credito in questione nell´ambito di un´operazione di "cartolarizzazione" (ex art. 58 del d.lg. n. 385/1993), né dalla stessa Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (che nel dicembre 2010 si è fusa per incorporazione con Aspra Finance S.p.A. ed è l´attuale titolare del credito in questione); rilevato che il ricorrente lamenta anche che nessuna comunicazione circa l´intervenuta cessione del credito sarebbe pervenuta al medesimo;  rilevato che con il ricorso il ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la citata società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 giugno 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 22 maggio 2012 con la quale Unicredit Credit Management Bank S.p.A. ha sostenuto che: 1) la cessione del credito in questione da UniCredit S.p.A. (nella quale UniCredit Banca S.p.A. si è fusa per incorporazione nell´ottobre 2008) ad Aspra Finance è avvenuta nell´ambito di un´operazione di cartolarizzazione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell´11 dicembre 2008 (come risulta dall´allegato "Avviso di cessione di crediti pro soluto" previsto dagli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, dall´art. 58 del D.lg. n. 385/1993 e contenente anche una breve Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e del provvedimento del Garante del 18 gennaio 2007); 2) in seguito, nel dicembre 2010 Unicredit Credit Management Bank S.p.A., fondendosi per incorporazione con Aspra Finance S.p.A. e subentrando pertanto nei crediti e nei rapporti riferibili a quest´ultima, ha acquisito "la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali afferenti i diritti di credito oggetto della summenzionata cessione"; 3) la segnalazione del ricorrente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia trova origine nella "situazione di sofferenza" riferita al rapporto di conto corrente a suo tempo intrattenuto dal ricorrente appunto con UniCredit Banca S.p.A. che la resistente aveva per legge  l´obbligo di effettuare, incorrendo, in caso contrario, nella "violazione degli obblighi di corretta informazione interbancaria sanciti dalle vigenti normative in materia"; 4) il trattamento di tali dati può essere effettuato anche in assenza del preventivo consenso dell´interessato, ai sensi dell´art, 24, comma 1, lett. a), del Codice, in quanto "è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento e dalla normativa comunitaria"; 5) la resistente, preso atto dell´eccezione sollevata dal ricorrente circa l´avvenuta prescrizione del diritto di credito, ha inoltrato alla Centrale dei Rischi "apposita richiesta di cancellazione della segnalazione di sofferenza a far data dalla intervenuta maturazione del termine prescrizionale decennale (maggio 2008), come peraltro previsto dalle istruzioni della stessa Banca d´Italia in materia (sez. II, art. 1.5 Sofferenze della Circolare di Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991, XIV aggiornamento)"; 6) il semplice decorso del termine prescrizionale non comporterebbe, a parere della resistente, l´automatica estinzione dell´obbligazione che si verifica solo quando "il debitore, chiamato all´adempimento, la eccepisca espressamente", cosicché "fino a tale momento si deve considerare legittimo ogni comportamento ed ogni attività del creditore (leggasi segnalazioni alla Centrale Rischi) determinata dal mancato adempimento dell´obbligazione";

VISTA la nota inviata via e.mail in data 6 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata via e.mail in data 13 luglio 2012 con la quale la resistente ha ribadito la liceità e correttezza del proprio operato ed ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese del procedimento;

RITENUTO, pertanto, in ragione dell´avvenuta cancellazione della segnalazione con effetto retroattivo a far data dal termine in cui sarebbe maturato il termine prescrizionale decennale del diritto di credito in questione, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia