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Provvedimento dell'11 ottobre 2012

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[doc. web n. 2141286]

Provvedimento dell´11 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 290 dell´11 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il  28 maggio 2012, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano, contenuti  nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita dalla odierna resistente, relativi ad una "Ipoteca giudiziale iscritta dall´Italease spa in data 05/07/2002, reg.gen ZZ reg.part. KK (…) note:annotamento-cancellazione tot" ; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e non pertinente, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall´iscrizione dell´ipoteca giudiziale in questione (avvenuta in data 5/7/2002) e dalla cancellazione della stessa (avvenuta in data 31/8/2004); rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 luglio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota, datata 12 giugno 2012, con la quale la resistente ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso","si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza, come già segnalato (…) con lettera inviata in data 07.02.2012"; rilevato che la resistente, nel confermare la liceità del trattamento effettuato, ha comunque provveduto, "a fronte del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute in attesa della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha comunque provveduto nel caso di specie alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi all´ipoteca giudiziale in questione e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e delle motivazioni poste a base della decisione della resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia