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Provvedimento del 25 ottobre 2012 [2268790]

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[doc. web n. 2268790]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 327 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato l´8 giugno 2012 presentato nei confronti di CR1 Immobiliare s.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Carlo Resta, con il quale Andrea e Marco Fiorentini hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano contenuti nelle caselle di posta elettronica "a.fiorentini@fairnet.it e "m.fiorentini@fairnet.it", nonché i dati (foto, documenti, contatti, ecc.) archiviati nei personal computer utilizzati in qualità di soci (di minoranza, assieme al sig. Carlo Resta, socio di maggioranza) della FairSoft snc; rilevato che la FairSoft snc (che svolgeva attività di assistenza, consulenza e manutenzione hardware e software) in data 6 luglio 2010 è stata messa in liquidazione (giudiziale) e in data 8/11/2010, in persona del liquidatore, Rag. Monica Golfera, ha effettuato una cessione di ramo d´azienda alla CR1 Immobiliare s.a.s.; rilevato che tra l´elenco dei beni ceduti rientrano le caselle di posta elettronica "a.fiorentini@fairnet.it e "m.fiorentini@fairnet.it" ed i personal computer utilizzati in qualità di soci dai signori Andrea e Marco Fiorentini e che i ricorrenti non sono stati messi in grado di accedere e di poter estrarre i propri dati personali contenuti in tali caselle di posta elettronica e nei personal computer in questione; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 giugno 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 19 settembre 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota inviata in data 29 giugno 2012 con la quale la resistente ha sostenuto di aver dato riscontro alle istanze avanzate dai ricorrenti con note del 26 ottobre 2011 e 28 febbraio 2011 nelle quale si affermava di non detenere né trattare alcun dato personale, comune o sensibile, dei ricorrenti; inoltre, la resistente, ha sostenuto di aver acquisito direttamente da FairSoft snc in liquidazione per effetto della citata cessione i documenti necessari  al fine della prosecuzione dell´attività del ramo di azienda trasferito tra cui non vi sono dati riferiti ai ricorrenti (la stessa liquidatrice, prima della consegna di tali documenti, avrebbe personalmente provveduto alla estrapolazione della documentazione necessaria per gli adempimenti contabili ed amministrativi da espletarsi fino alla conclusione della procedura di liquidazione); per quanto attiene, invece, alla strumentazione, la resistente ha sostenuto che i computer aziendali regolarmente acquisiti per effetto della cessione sono stati, d´accordo con la liquidatrice, formattati, con accorgimenti tecnici che non consentono il recupero dei dati, e successivamente ceduti a terzi, mentre le caselle di posta elettronica, anch´esse aziendali, sono state disattivate  e "a quanto consta non è possibile recuperare le informazioni in esse un tempo contenute"; rilevato che la resistente ha precisato di aver acquisito per effetto della cessione solo la strumentazione informatica della FairSoft snc in liquidazione e non i dati personali dei ricorrenti e di aver provveduto, in accordo con la liquidatrice, a formattare tale strumentazione senza aver previamente ispezionato i dati informatici contenuti nei supporti, non avendone titolo;

VISTA la memoria inviata in data 4 luglio 2012 con la quale i ricorrenti hanno ritenuto il riscontro insoddisfacente; in particolare, gli stessi hanno espresso le proprie perplessità circa la disattivazione delle caselle di posta elettronica in quanto dopo aver effettuato l´invio di un messaggio a tali caselle non avrebbero ricevuto alcun avviso di errore; inoltre, gli stessi hanno contestato l´avvenuta formattazione e conseguente vendita della strumentazione a terzi in quanto la resistente avrebbe verosimilmente cancellato dati dei ricorrenti senza informare questi ultimi e senza riceverne l´autorizzazione; infine i ricorrenti hanno chiesto di poter verificare le fatture di vendita dei personal computer ed eventuale server effettuata dalla resistente in favore di terzi;

VISTA la nota inviata in data 4 ottobre 2012 con la quale la resistente ha ribadito che le caselle di posta elettronica in questione sono state disattivate precisando che, se si invia un messaggio agli indirizzi e.mail predetti, si attiva un autoresponder che invia il messaggio: "ATTENZIONE!!! m.fiorentini@fairnet.it. Questo indirizzo di posta elettronica è inesistente e risulta chiuso, la posta inviata non può essere letta o ricevuta dall´utente desiderato. (…)"; infine, la resistente ha aggiunto che, a seguito della disattivazione,  non ha copia né è in grado di recuperare i messaggi di posta elettronica un tempo allocati sul server nella banca dati/Exchange 2003 Server ulisse.fairsoft.local; in relazione alla formattazione dei personal computer, la resistente ha precisato come per effettuare la procedura di formattazione non sia necessario preliminarmente prendere visione dei dati ivi contenuti e ha ribadito che sono stati cancellati tutti i dati presenti sui computer senza che la resistente ne prendesse previa visione, in accordo con la liquidatrice; infine la resistente ha dichiarato che i computer sono stati alienati a terzi per effetto di una compravendita mentre il server è stato oggetto di noleggio (fatture e bolle in copia sono state allegate alla nota);

VISTA la memoria inviata in data 8 ottobre 2012 con la quale i ricorrenti hanno nuovamente ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed hanno ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che, dalle dichiarazioni rese dalla resistente nel corso del procedimento (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), risulta che la società resistente non effettua alcun trattamento dei dati personali riferiti ai ricorrenti, posto che le caselle di posta elettronica in questione risultano disattivate senza possibilità di recupero dei dati in esse contenute mentre i personal computer aziendali in uso ai ricorrenti sono stati formattati con conseguente cancellazione dei dati in essi archiviati e successivamente venduti a terzi; alla luce di tali riscontri, deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda esaminata ed anche in considerazione dei parziali riscontri già forniti dalla resistente prima del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATRICE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli