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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2273474]

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[doc. web n. 2273474]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata il 21 giugno 2012 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Pierre Fabre Pharma s.r.l., con la quale XY, informatore scientifico del farmaco dipendente della predetta società alla quale era stata mossa una contestazione disciplinare all´esito di un´attività "d´indagine", aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano relativi all´attività di indagine cui la stessa era stata sottoposta e di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 luglio 2012 nei confronti di Pierre Fabre Pharma s.r.l. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Filippo Aiello, ha ribadito le richieste già avanzate con l´interpello preventivo ritenendo non giustificato il diniego oppostogli dalla società che, nel comunicarle il recesso dal rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ.,  ha ritenuto, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, di non poter, allo stato, consentire all´interessata medesima di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice per evitare un pregiudizio effettivo e concreto all´esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTE le note pervenute il 3 e il 10 settembre 2012 con le quali la società resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Scorta e Maria Roberta Perugini) ha ribadito quanto già rappresentato all´interessata con le missive del 4 e 20 luglio 2012, con le quali aveva sostenuto la propria volontà di avvalersi del differimento del diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice; ciò in quanto "fornire, sin d´ora, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali relativi alla suddetta indagine, l´origine degli stessi (ovvero la specifica fonte dalla quale gli stessi sono stati acquisiti), le modalità del trattamento (…), produce senz´altro un rischio di concreto ed effettivo pregiudizio all´esercizio dei diritti del datore di lavoro in sede giudiziale, anche alla luce del particolare regime probatorio proprio del processo del lavoro"; quest´ultimo infatti, "ponendo l´onere della prova in capo al datore di lavoro, rende particolarmente delicata la fase del disvelamento delle prove, soprattutto in una fase anticipata rispetto al deposito del ricorso di lavoro da parte della ex dipendente"; la resistente ha inoltre sottolineato come i dati personali della ricorrente siano già stati sostanzialmente resi noti alla stessa con la lettera dell´11 giugno 2012, la quale contiene "l´articolata, dettagliata, più che intellegibile esposizione dei dati personali ricavati dall´indagine effettuata" come peraltro "chiaramente manifestato anche dalla relativa analisi contenuta nella relativa lettera di riscontro";

VISTA la nota pervenuta l´11 settembre 2012 con la quale la ricorrente ha sostenuto l´infondatezza dell´eccezione invocata dalla controparte, evidenziando come la stessa, sulla quale "incombe l´onere di allegare e dimostrare i presupposti" dell´eccezione medesima, "non ha indicato né il procedimento giudiziario né ha fornito elementi per individuare un pregiudizio effettivo e concreto", limitandosi a "richiamare il particolare regime probatorio proprio del processo del lavoro senza spiegare in cosa consisterebbe tale particolarità e senza dare alcuna informazione in ordine al perché sarebbe necessario, nella specie, un processo del lavoro né  a quale rito si riferisca";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 19 settembre 2012 nel corso della quale la società resistente, nel ribadire quanto rappresentato nelle memorie già inoltrate, ha sostenuto la sussistenza del "pregiudizio effettivo e concreto" di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice "considerato che la ricorrente ha espressamente manifestato la volontà di impugnare giudizialmente il licenziamento già nell´atto di ricorso (avendolo peraltro già impugnato stragiudizialmente in data 16 luglio 2012)"; la resistente ha quindi precisato che "in qualsiasi procedimento giudiziale di impugnazione del licenziamento (antecedente o successivo all´entrata in vigore della legge n. 92/2012) l´onere della prova è a carico del datore di lavoro" e che pertanto, nel caso di specie, "il disvelamento all´interessata dell´origine dei dati danneggerebbe il datore di lavoro aggravandone ingiustificatamente l´onere probatorio e nel contempo attribuendo un vantaggio processuale alla lavoratrice, sulla quale incombe unicamente un onere di allegazione";

VISTA la memoria pervenuta via e-mail il 2 ottobre 2012 con cui la ricorrente, nel ribadire l´insussistenza del "pregiudizio effettivo e concreto", ha affermato che "attualmente non pendono procedimenti giudiziari tra le parti" e che "anche ove si volesse far riferimento ad un futuro giudizio di impugnativa del licenziamento, l´onere della prova incombente sul datore di lavoro riguarderebbe esclusivamente i fatti già oggetto della contestazione disciplinare, giacché sarebbe precluso alla società resistente modificarli (…)"

VISTA la nota datata 31 ottobre 2012 con la quale la società resistente ha ulteriormente precisato quanto affermato nelle memorie precedenti, osservando che se è certo che "i fatti (e dunque i dati personali trattati)" – peraltro già portati a dettagliata conoscenza della ricorrente con la contestazione disciplinare – "non possono essere modificati, differente impostazione richiede invece l´approccio ai mezzi probatori, ossia gli strumenti atti a procurare la prova delle pretese azionate in giudizio (…): essi non possono ritenersi cristallizzati prima del procedimento (e tantomeno, come vorrebbe la controparte, prima del recesso), in primo luogo perché vi sono mezzi di prova per loro natura non precostituiti (quale la prova testimoniale) e, in secondo luogo perché, nel rito del lavoro, il momento utile per la formazione e produzione delle prove documentali coincide con la presentazione della memoria difensiva, che cronologicamente segue la proposizione del ricorso del lavoratore (e non viceversa); infine, perché la scelta di se e come utilizzarli non può che restare nella completa disponibilità di chi è onerato dal dovere di fornire la prova (…)";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria; rilevato che la valutazione dell´esistenza del pregiudizio effettivo deve essere effettuata caso per caso, anche in relazione ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che la società resistente – che risulta aver raccolto i dati personali dell´interessata attraverso un´indagine diretta a verificare l´eventuale ricorrenza di comportamenti illeciti della stessa in violazione delle obbligazioni contrattuali – ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti e precisando che il disvelamento alla ricorrente dell´origine dei dati oggetto dell´istanza comprometterebbe il proprio onere probatorio nell´eventuale, ma dichiarata, impugnazione giudiziale del licenziamento; ritenuto quindi che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia