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Provvedimento del 22 novembre 2012 [2312090]

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[doc. web n. 2312090]

Provvedimento del 22 novembre

Registro dei provvedimenti
n. 366 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 24 settembre 2012, proposto nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A., con cui Graziella Marletta, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Lacagnina, in relazione al trattamento di dati personali che la riguardano da parte di Fondiaria Sai S.pA. con riferimento ad un sinistro stradale nel quale era stato coinvolto un automezzo di sua proprietà, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano e a conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento così come del responsabile del trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 12 ottobre 2012, con la quale il titolare del trattamento ha fornito all´interessata il riscontro richiesto mettendo a disposizione i dati personali detenuti e precisando di non essere in possesso del verbale redatto dai Vigili urbani di Catania né della denuncia di sinistro presentata dalla controparte; visto che la società ha precisato di non aver prontamente risposto all´interpello preventivo poiché aveva chiesto al legale della ricorrente di allegare copia di un documento di riconoscimento;

VISTA la memoria pervenuta via e-mail il 17 ottobre 2012 con la quale la ricorrente ha dichiarato di ritenere sufficientemente esauriente il riscontro ottenuto, seppure rilevando come a questo fine sia stato necessario l´intervento del Garante e richiedendo che le spese vengano poste a carico della controparte;

RILEVATO che, dalla copia di interpello preventivo presente in atti, risulterebbe l´allegazione di copia di un documento di identità e della tessera sanitaria del legale della richiedente e che, peraltro, la compagnia di assicurazione era già in possesso di idonei elementi di valutazione in ordine all´identità del legale dell´interessata, atteso che lo stesso aveva già inviato tre richieste di risarcimento del danno subito, e che pertanto la società era tenuta a riscontrare nei termini di legge l´interpello proposto dall´interessata per il tramite del legale di fiducia;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli a carico di Fondiaria Sai S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Fondiaria Sai S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia