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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2373408]

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[doc. web n. 2373408]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 438 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 18 luglio 2012 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti dell´Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Sturzo" di Gela, con la quale XY, docente presso il predetto istituto scolastico, oltre ad alcune istanze non rientranti fra i diritti azionabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riferimento ai dati contenuti in una serie di documenti relativi agli incarichi di docenza ricevuti e ai criteri di assegnazione alle classi nonché riguardanti la sua attività sindacale; ciò in relazione al suo status di "destinatario di dichiarazione di  perdente posto" rispetto al corrente anno scolastico 2012/2013;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 agosto 2012, proposto nei confronti di Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Sturzo", con cui XY, non avendo ricevuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha ribadito le proprie richieste lamentando inoltre che, a seguito dell´interpello preventivo, il predetto Istituto, peraltro confondendo le istanze ex art. 7 del Codice con altra richiesta (di accesso ai documenti amministrativi dallo stesso presentata ai sensi della legge n. 241/1990), anziché fornire riscontro alle sue istanze inviandogli la documentazione al proprio domicilio, avrebbe comunicato telefonicamente ad una persona terza non autorizzata (ovvero il coniuge che ha risposto al proprio numero di utenza cellulare) che "la documentazione richiesta" era a sua disposizione presso l´Istituto scolastico dove avrebbe potuta ritirarla; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 17 settembre 2012 con la quale l´Istituto scolastico resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro all´interessato con la nota del 24 luglio 2012 (di cui ha allegato copia), ha affermato che con la stessa "si comunicava di non poter autorizzare integralmente la richiesta ex artt. 7 e 8 del Codice, in quanto tale richiesta esorbitava dall´esercizio dei possibili diritti spettanti" ex art. 7 citato; ciò in quanto l´interessato "richiedeva una congerie di documenti amministrativi" contenenti, tra l´altro, anche dati riferititi a terzi (ovvero ad altri docenti) nonché "atti inesistenti, quali la comunicazione da parte della Cisl Scuola della sua presunta nomina a terminale associativo della stessa, che non è presente nel fascicolo personale del docente"; nella medesima nota la resistente, nel dare conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, in "atti già presenti nel suo fascicolo personale, invitava lo stesso a recarsi a scuola per prenderne visione"; visto che la resistente, in ordine alle telefonate effettuate alle utenze (fissa e mobile) dell´interessato ha precisato che le stesse sono state effettuate a numeri di telefono conservati nel fascicolo personale al fine di invitare l´interessato a ritirare le informazioni richieste;

VISTE le note del 17 e 18 settembre 2012 con le quali il ricorrente, nell´affermare di non avere mai ricevuto la nota del 24 luglio 2012 (allegata alla  memoria della controparte) e di averne quindi appreso il contenuto solo in data 18 settembre 2012, ha sottolineato come la stessa sia "comunque priva della comunicazione dei dati in forma intellegibile (quantomeno di quelli che la controparte riteneva legittimamente di dover fornire)";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 21 settembre 2012 nel corso della quale il ricorrente, nel sottolineare che la controparte ha effettuato un illecito trattamento dei propri dati personali quando ha fornito telefonicamente informazioni che lo riguardavano al proprio coniuge, ha affermato che nella citata nota del 24 luglio 2012 e nella stessa memoria del 17 settembre 2012 non vi è traccia delle comunicazioni che CISL Scuola ha fatto all´istituto scolastico né delle "e-mail istituzionali che il responsabile del procedimento sugli organici dell´ambito territoriale di Caltanissetta ha inviato all´istituto (…)" il cui contenuto "farebbe intendere di essere una risposta ad una precedente comunicazione ricevuta dall´istituto medesimo";

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, oltre a ribadire quanto affermato nelle memorie precedenti, ha in particolare evidenziato che la resistente "ad oggi non ha effettuato alcuna comunicazione della nota di riscontro del 24 luglio 2012 (…)", precisando altresì, nel merito, che per quanto riguarda la richiesta di accesso "ai dati contenuti nella graduatoria della classe di concorso A019", lo stesso si era "limitato a richiedere i dati personali che lo riguardavano (nome, cognome, posizione) ovviamente contestualizzati nella graduatoria che altrimenti sarebbe incomprensibile";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 12 ottobre 2012 con la quale il titolare del trattamento, nell´affermare di avere più volte tentato di contattare il ricorrente, anche tramite posta elettronica correttamente ricevuta, al fine di fargli prendere visione della nota n. 5596 del 24 luglio 2012, quest´ultima, ivi compresa la documentazione ad essa allegata, non è mai stata ritirata; per quanto invece attiene ai contenuti della richiesta ex art. 7 del Codice, il titolare ha evidenziato che: a) come già affermato nella nota del 24 luglio più volte citata "non esiste, all´interno del fascicolo personale dell´interessato, alcuna comunicazione da parte della Cisl Scuola circa la sua nomina a terminale associativo della stessa"; b) per quanto attiene le richieste di comunicazioni in materia di organici, l´interessato aveva chiesto "copia di comunicazioni effettuate dall´Istituto Sturzo di Gela al funzionario responsabile del procedimento (…)", mentre "adesso, nel verbale di audizione, chiede ex novo, ragione per cui tale nuova richiesta deve ritenersi inammissibile, nuove comunicazioni, ossia le comunicazioni effettuate dal responsabile del procedimento al dirigente scolastico"; c) per quanto riguarda la richiesta di atti di valutazione del comportamento del ricorrente che, secondo quest´ultimo, sarebbero alla base delle richieste del dirigente scolastico di effettuazione delle visite fiscali a suo carico nell´anno scolastico 2011-2012, "non ci sono atti scritti di valutazione che abbiano determinato la disposizione di visite fiscali nei confronti del ricorrente, così come di ogni altro docente";

VISTE le note pervenute via fax il 15 ottobre 2012 e il 9 novembre 2012 con le quali il ricorrente, nel ribadire di non avere ancora ricevuto alcun riscontro dalla controparte - sottolineando che la consegna "sarebbe potuta avvenire senza alcuna formalità o spesa per la scuola se solo fosse stata allegata alla e-mail del 25 luglio 2012") – ha aggiunto che "l´eventuale consegna dello stesso, anche se titolato "riscontro", non avrebbe comunque potuto soddisfare la richiesta di accesso ai dati" in quanto la resistente si sarebbe limitata a comunicare l´esistenza dei dati stessi piuttosto che mettere a disposizione gli stessi in forma intellegibile; il ricorrente ha inoltre chiarito che la richiesta di accesso ai dati contenuti nelle comunicazioni in materia di organici intercorse tra l´istituto scolastico e il funzionario dell´ufficio scolastico provinciale (di cui peraltro alcune già in suo possesso) non è stata affatto formulata ex novo nel corso dell´audizione del 21 settembre 2012, bensì era già contenuta nei punti 9) e 10) dell´interpello preventivo;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 27 novembre 2012 con la quale l´istituto resistente ha rappresentato che sin dal 25 luglio 2012 il ricorrente era stato informato della disponibilità della scuola a fornire la documentazione richiesta e che ciononostante ha ritenuto di procedere con il presente procedimento, nel corso del quale, peraltro, "non entra più nel merito della tipologia di atti per cui aveva richiesto  accesso ex art. 7 del Codice (…)"; la resistente ha inoltre aggiunto che per quanto attiene la richiesta di accesso in materia di organici, "oltre a quanto già in possesso del ricorrente – ed ammesso dallo stesso – la scuola non ha altri atti in materia";

VISTA la nota datata 30 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha affermato che l´istituto scolastico resistente "continua a non fornire tutti i dati personali contenuti in tutte le comunicazioni di cui ai punti 9) e 10) della richiesta di accesso ai dati formulata il 18 luglio 2012";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 dicembre 2012 con la quale il titolare del trattamento, nel prendere atto che il ricorrente nella memoria del 30 novembre 2012 ha insistito nel richiedere i documenti di cui ai punti 9) e 10) dell´istanza di accesso (pur "affermando espressamente che gli stessi gli erano già stati inviati per fax dalla scuola stessa"), ha comunicato di avere trasmesso all´interessato tramite posta elettronica "i soli ed esclusivi documenti in possesso della scuola di cui ai punti 9) e 10) citati" (di cui ha allegato copia);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere l´accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti in una serie di documenti relativi agli incarichi di docenza ricevuti, ai criteri di assegnazione degli stessi nonché riguardanti la sua attività sindacale, ha legittimamente esercitato il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice, con un´istanza alla quale l´istituto resistente era tenuto a fornire idoneo riscontro, istanze che, tuttavia, come già segnalato, contengono richieste di accesso a documenti non contenenti dati personali o comunque informazioni riferite a terzi cui lo stesso non ha diritto di accedere ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice è però distinto dal diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice (ferma restando l´omissione di dati personali riferiti a terzi), nel caso in cui l´estrapolazione dei dati dell´interessato da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RILEVATO che il presente ricorso viene pertanto preso in considerazione con esclusivo riferimento alle richieste ex art. 7 così come formulate nell´interpello preventivo e espressamente riproposte nell´atto di ricorso;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto scolastico resistente fornito un sufficiente riscontro in merito nel corso del procedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione dei rapporti intercorsi tra le parti, anche in ordine ad istanze avanzate sulla base di altre disposizioni di legge, sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia