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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2447050]

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[doc. web n. 2447050]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 116 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante nei confronti di Crif S.p.A. regolarizzato in data 11 gennaio 2013, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Fiammetta Fiammeri, ha chiesto la cancellazione, da tutti i prodotti informativi Crif che lo riguardino, dei dati personali allo stesso riferiti ove associati al fallimento della società "KW s.r.l." della quale era stato socio di minoranza, senza aver rivestito all´interno della stessa società ruoli o assunto responsabilità di gestione; visto che il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere "estraneo alle vicende del fallimento e, in quanto socio a responsabilità limitata, non [ha subìto] gli effetti del fallimento", avendo visto "in pratica volatilizzarsi il valore delle quote della società da lui possedute";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2013  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 6 febbraio 2013 con la quale Crif S.p.A. ha anzitutto precisato che la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato di aver già comunicato al ricorrente, con lettera del 25 gennaio 2012 inviata in riscontro all´interpello preventivo (allegata in copia), che "nessuna informazione a lei riferibile è presente nella banca dati di Informazioni da Tribunali e Registri immobiliari gestita da CRIF"; visto che la resistente ha anche allegato "report aggiornato EURISC (…) e report aggiornato "Dossier Persona" (…) dal quale si evince l´assenza di alcun collegamento del Ricorrente con la sentenza n. 72/2010 riferita alla società "KW s.r.l.";

VISTO il verbale dell´audizione del 14 febbraio 2013 nel quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito da Crif S.p.A. ed ha sostenuto di non aver mai ricevuto la lettera del 25 gennaio 2012 in quanto tale lettera sarebbe stata spedita solo via e.mail alla casella di posta elettronica info@XX.com di fatto disabilitata da tempo per problemi tecnici; il ricorrente, sottolineando di essere stato costretto a proporre ricorso non avendo mai ricevuto il riscontro all´interpello preventivo, ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che, nel caso di specie, è risultato che negli archivi della resistente non sono conservate informazioni relative al ricorrente associate al fallimento della società "KW s.r.l."; ritenuto, quindi, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti anche in relazione al riscontro all´interpello preventivo;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giornI se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2447050
Data
07/03/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)