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Provvedimento del 4 aprile 2013 [2492718]

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[doc. web n. 2492718]

Provvedimento del 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 17 gennaio 2013 nei confronti di Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento della "KW s.r.l." della quale il ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore e direttore tecnico, detenuti nelle banche dati gestite dalla resistente; tenuto conto che il fallimento, essendo stato dichiarato in data 18 settembre 2008, in un´epoca in cui il ricorrente non aveva più alcuna relazione con la predetta società in quanto aveva rivestito le suddette cariche fino al 21 giugno 2006, il trattamento delle informazioni in questione, a parere del ricorrente, risulterebbe "eccedente rispetto alle finalità perseguite dalla Cerved" e non sarebbe "pertinente, ai fini della determinazione dell´affidabilità finanziaria di un individuo, il riferimento ad un fallimento che non ha avuto alcun effetto sulla sfera patrimoniale e/o giuridica del ricorrente"; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 12 febbraio 2013 con cui Cerved Group S.p.A. ha anzitutto sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha già disposto, in linea con gli orientamenti espressi dal Garante in altri casi, la sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni riferite al fallimento che ha interessato la citata società, nelle more della prospettata definizione di criteri comuni per gli operatori del settore;

VISTA la memoria inviata in data 18 febbraio 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto ritenendo cessata la materia del contendere;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha già disposto la sospensione della visualizzazione dei dati oggetto di contestazione e ritenuto  pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia